14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10088 del 26 novembre 1994
Testo massima n. 1
La procura per la proposizione da parte di una Unità sanitaria locale dell’impugnazione può essere rilasciata, in mancanza del competente comitato di gestione, dall’amministratore straordinario della stessa, ma il relativo atto va sottoposto al controllo preventivo del Coreco, a norma degli artt. 45 e 46 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Pertanto, ove non risulti l’avvenuta trasmissione del suindicato atto al Coreco, è configurabile, per la mancanza di una valida ed efficace autorizzazione a stare in giudizio, il difetto di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale; difetto che è rilevabile in ogni stato e grado del rapporto processuale e che comporta l’inammissibilità del ricorso.
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