14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2461 del 5 marzo 1998
Testo massima n. 1
Con riguardo al ricorso per cassazione proposto da una società o da un ente, se il mandato difensivo sia stato rilasciato non dal soggetto al quale per legge o statuto è attribuita la legale rappresentanza della parte ricorrente ma da altro soggetto, che al riguardo assuma di esercitare poteri conferitigli con una specifico atto di investitura, il necessario controllo [ anche d’ufficio ] della legitimatio ad processum comporta l’esame di tale atto, l’omesso deposito del quale determina la nullità della procura, mancando la prova di un suo valido rilascio, e la conseguente inammissibilità del ricorso.
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