14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 927 del 30 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Se la procura al difensore è apposta a margine dell’originale del ricorso in Cassazione, ma non è trascritta in alcun modo nella copia notificata al destinatario, poiché ai sensi dell’art. 137 secondo comma c.p.c. l’ufficiale giudiziario attesta che questa è conforme all’originale, il ricorso è inammissibile per l’incertezza dell’anteriorità o contemporaneità del rilascio della procura rispetto alla notifica di esso, anche se dell’intestazione sia menzionata la rappresentanza dell’avvocato [ «giusta mandato a margine del ricorso» e pur se l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica, è «come sopra rappresentato e difeso».
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