14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6334 del 5 luglio 1994
Testo massima n. 1
In sede di verifica del requisito dell’anteriorità [ rispetto alla notifica del ricorso ] della procura speciale, necessario, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., per l’ammissibilità [ anche ] del regolamento di giurisdizione, qualora l’originale del ricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte conferentegli la procura, la mancanza di tale firma ed autenticazione nella copia notificata determina l’inammissibilità del ricorso ove la copia non contenga elementi [ come la trascrizione e l’indicazione della procura ovvero l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione ] idonei a dimostrare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale, la certezza della cui anteriorità non è ricavabile dalla data del mandato medesimo [ risultante dall’originale ], atteso che il potere certificante del difensore, ai sensi dell’art. 93, comma 3, c.p.c., riguarda l’autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalità e, in particolare, alla data dell’atto.
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