14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23925 del 27 dicembre 2012
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d ], del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c ] della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile.
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