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Art. 409 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

Art. 409 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare .

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio [ 127 ] e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [ 90 ] dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127 . Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia .

3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [ 412 2] .

4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste .

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare [ 418 ]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419 .

[6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5 .].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 43885/2018

È abnorme, per la stasi processuale che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, disposta l’archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero per la liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, spettando la relativa competenza al giudice dell’esecuzione, quale “magistrato che procede” ai sensi dell’art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia.

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Cass. pen. n. 40984/2018

Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta.

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Cass. pen. n. 14739/2018

Deve essere annullato, per violazione del diritto di difesa e, quindi, del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari adottato anteriormente alla scadenza del termine – decorrente dalla data di notificazione dell’avviso alla parte offesa della richiesta medesima – previsto dall’art. 408, comma 3, cod. proc. pen., per la proposizione di un eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 49093/2017

È inammissibile il ricorso per cassazione dell’indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, qualora tale provvedimento non sia preceduto dal contradditorio in camera di consiglio, l’imputato potrà eccepire la mancata comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento.

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Cass. pen. n. 49046/2017

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilità dell’opposizione, soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ed il giudice per le indagini preliminari è tenuto a valutare tali ragioni che, se non inammissibili, impongono la fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari, senza motivare sull’inammissibilità dell’opposizione con riferimento alle ragioni del dissenso riferite alla tenuità del fatto, ha disposto “de plano” l’archiviazione, rilevata la mancanza di specifiche richieste di integrazione istruttoria].

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Cass. pen. n. 30685/2017

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all’art. 127 cod. proc. pen – come espressamente previsto dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. – in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell’indagato, non vi è interesse da parte di quest’ultimo ad impugnare.

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Cass. pen. n. 28532/2017

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contrddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

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Cass. pen. n. 26875/2017

Non è abnorme il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell’indagato, ha indicato la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto – reato per il quale era stata disposta l’iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l’archiviazione. [In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato, non si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall’ordinamento].

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Cass. pen. n. 23048/2017

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

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Cass. pen. n. 16551/2017

Al fine di valutare l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. [In motivazione, la S.C. ha osservato che l’onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall’art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l’indagato ad un’inutile aggravio della sua posizione processuale].

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Cass. pen. n. 7953/2017

Non è censurabile in sede di legittimità, in quanto non integra una nullità per violazione dell’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione con cui il giudice dichiara inammissibile l’opposizione della persona offesa che propone temi investigativi suppletivi, ritenuti tuttavia superflui dal G.I.P., sulla base di un’interpretazione della norma incriminatrice e/o di altre norme extrapenali di cui si deve tener conto ai fini della sua applicazione. [Fattispecie relativa ad opposizione dichiarata inammissibile per la superfluità dell’individuazione dell’autore di un reato ritenuto dal G.I.P. insussistente].

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Cass. pen. n. 510/2017

Il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine assegnato alla persona offesa ex art. 408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per prendere visione degli atti e presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero – integrando un’ipotesi di nullità per violazione del contradditorio, ai sensi dell’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. – può essere impugnato con ricorso per cassazione come previsto dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 40308/2015

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell’accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell’indagato, e nell’ordinare contestualmente l’iscrizione di quest’ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni al pubblico ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini, in quanto in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all’art. 409, quarto comma, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 14570/2015

Avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace è inammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa che non abbia previamente richiesto di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione.

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Cass. pen. n. 12522/2015

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa [che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore], né dei principi del giusto processo [stante l’intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti – tra cui quelli che dispongono l’archiviazione – sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello “rebus sic stantibus”], né del principio di uguaglianza [in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali].

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Cass. pen. n. 6807/2015

È inammissibile l’impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall’indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 53433/2014

Nell’archiviare “de plano” nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilità dell’opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l’archiviazione “de plano” determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 37658/2014

È legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall’art. 409 c.p.p., il provvedimento con cui il G.i.p., all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell’accogliere tale richiesta, ordini all’organo inquirente l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa.

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Cass. pen. n. 20563/2014

Quando il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e ordina di formulare l’imputazione per un reato compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta, il pubblico ministero conserva il potere di emettere direttamente il decreto senza dover chiedere la fissazione dell’udienza preliminare, poiché la legge non prevede alcuna deroga espressa rispetto ai criteri generali per la distinzione fra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, né tale schema procedimentale priva l’imputato della facoltà di domandare una verifica della propria posizione prima del rinvio a giudizio, essendo comunque doverosa la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. [In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l’abnormità dell’ordinanza del giudice del dibattimento che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio emessi dal pubblico ministero senza richiesta di previa fissazione dell’udienza preliminare].

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Cass. pen. n. 18861/2014

Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all’esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide “de plano”, non essendo prevista la celebrazione dell’udienza camerale, con la conseguenza che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all’inammissibilità dell’opposizione. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il decreto impugnato che, pur senza dare espressamente atto dell’opposizione, aveva articolato una motivazione la quale teneva conto delle questioni proposte dalla persona offesa].

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Cass. pen. n. 10989/2014

È abnorme, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l’archiviazione del procedimento, condanna l’indagato al pagamento delle spese processuali, giacché, non essendo stata esercitata l’azione penale, neppure può essere compiuto alcun accertamento diverso da quello concernente i motivi dell’archiviazione.

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Cass. pen. n. 4319/2014

In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. [La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.]
In materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell’art. 409, comma quarto e 5 cod.proc.pen., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.

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Cass. pen. n. 1557/2014

Non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della omessa presentazione della querela da parte della persona offesa, sia perché detto motivo esula dai rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all’art. 127, comma quinto, stesso cod.; sia perché, nel caso rappresentato, può essere validamente esperito il rimedio della richiesta di riapertura delle indagini.

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Cass. pen. n. 29936/2013

L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 c.p.p. il quale rinvia all’art. 127, comma quinto, cod. proc.pen., che sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. [Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della persona offesa che, avendo richiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso].

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Cass. pen. n. 28432/2013

La ritardata trasmissione al GIP dell’opposizione tempestivamente proposta rende nullo, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione emesso “de plano”.

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Cass. pen. n. 23857/2013

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato danneggiato dal reato commesso dal consulente tecnico che incorra in colpa grave nell’espletamento dell’incarico [art. 64, comma secondo, c.p.c.], trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva solo dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. [In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il privato danneggiato dalla consulenza negligente non è titolare dell’interesse leso, ma può assumere esclusivamente la qualità di persona danneggiata dal reato].

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Cass. pen. n. 15299/2013

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M. di svolgere l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì solo una garanzia difensiva.

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Cass. pen. n. 12980/2013

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione – ancorché l’inammissibilità possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e tempestività, all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto all’ipotesi formulata – non è consentito al Gip, in presenza di temi suppletivi di indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale.

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Cass. pen. n. 1052/2013

È abnorme l’ordinanza con cui il Giudice, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo d’indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa

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Cass. pen. n. 20742/2012

Il G.i.p., investito di una richiesta di archiviazione successiva al decorso dei termini di durata massima delle indagini, può indicare al P.M. la necessità di svolgere ulteriori indagini, fissando un termine per il loro compimento.

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Cass. pen. n. 12987/2012

È abnorme il provvedimento del giudice delle indagini preliminari con il quale, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini a quest’ultimo la formulazione dell’imputazione anche per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento era stato iscritto.

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Cass. pen. n. 10877/2012

È inammissibile l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione [art. 409, comma quinto, c.p.p.], unico soggetto legittimato ad impugnare essendo il pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 3891/2012

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p. contestualmente deliberi l’archiviazione del procedimento e disponga la trasmissione degli atti al P.M. ordinandogli di formulare l’imputazione in relazione ad una persona non indagata [nella specie, il denunciante] e per un fatto non oggetto della “notitia criminis”. [Fattispecie relativa a denuncia di supposto contenuto calunnioso]

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Cass. pen. n. 811/2012

È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver disposto l’espletamento delle indagini suppletive sollecitate dalla persona offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., deliberi l’archiviazione del procedimento e dichiari contestualmente l’inammissibilità dell’opposizione, in assenza di una reiterata formale richiesta da parte del titolare dell’azione penale, a seguito della necessaria valutazione degli esiti dell’approfondimento istruttorio.

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Cass. pen. n. 42940/2010

Il Procuratore Generale è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione qualora non gli sia stato comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza di cui all’art. 409, comma secondo, c.p.p.

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Cass. pen. n. 33885/2010

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. [La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l’indicato effetto preclusivo]

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Cass. pen. n. 23909/2010

Il giudice può provvedere “de plano” sulla reiterata richiesta di archiviazione – proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito del contraddittorio camerale – qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile.

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Cass. pen. n. 8709/2010

Il difensore dell’indagato non ha diritto all’avviso della fissazione dell’udienza camerale conseguente all’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.

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Cass. pen. n. 42884/2009

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere. [Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato il mancato espletamento di indagini preliminari, tali non potendosi qualificare la propedeutica attività investigativa della polizia giudiziaria].
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dichiari non luogo a provvedere su di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero sol perché essa si riferisce a procedimento non iscritto nel registro delle notizie di reato ma in quello denominato “mod. 45”

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Cass. pen. n. 43262/2008

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione, in quanto, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il “thema decidendum” non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il G.i.p. può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato.

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Cass. pen. n. 36167/2008

Non è abnorme e pertanto non è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge l’istanza della persona indagata di prendere visione e ottenere il rilascio di copia degli atti relativi ad un procedimento conclusosi con decreto d’archiviazione, quando tale rigetto sia stato motivato, per un verso, dalla necessità che l’interesse alla richiesta sia riscontrabile in relazione a singoli atti e non alla loro indistinta totalità e, per altro verso, dalla necessità di salvaguardare il diritto alla riservatezza degli altri soggetti cui gli atti del procedimento si riferiscono.

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Cass. pen. n. 9566/2008

Nell’udienza camerale celebrata a seguito dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all’audizione dell’opponente qualora questi ne abbia fatto domanda. L’eventuale omissione di tale adempimento produce – per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto, 409 comma secondo e 410 comma terzo del codice di rito – una nullità a regime cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell’interessato, deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell’atto.

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Cass. pen. n. 30775/2007

Non è abnorme, quindi non impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il Gip, subentrato ad altro magistrato nella celebrazione dell’udienza camerale tenutasi ai sensi degli artt. 409, comma secondo e 410 c.p.p., abbia disposto l’archiviazione del procedimento dopo avere revocato, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione, le indagini suppletive disposte dal precedente giudice. [Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, c.p.p., rientrando fra i poteri del giudice quello di revocare gli atti ritenuti giuridicamente inutili o ininfluenti, sulla base di una rivalutazione della situazione processuale].

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Cass. pen. n. 28571/2007

È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.u.p. che dichiari la nullità dell’atto con il quale il pubblico ministero promuove l’azione ai sensi dell’art. 409, comma quinto, c.p.p. [cosiddetta « imputazione coatta“], sull’erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell’art. 415 bis c.p.p., dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 22909/2005

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l’ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.
Non è abnorme, e pertanto non ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull’intera notitia criminis.

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Cass. pen. n. 899/2005

In tema di archiviazione, qualora, a seguito di opposizione della persona offesa, sia stata fissata udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, c.p.p., la mancata audizione della stessa persona offesa che, presente all’udienza, abbia formulato espressa richiesta di essere sentita, dà luogo a nullità del procedimento, da classificarsi, però, come a regime c.d. «intermedio» e, pertanto, soggetta alla disciplina di cui all’art. 182, comma 2, c.p.p., per cui essa dev’essere dedotta, a pena di decadenza, attesa la presenza dell’interessato e del difensore, subito dopo il mancato adempimento dell’atto summenzionato. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 5207/2004

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione, adotti una decisione interlocutoria di sospensione del procedimento e di investitura della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 234 del trattato istitutivo di detta Comunità, onde ottenere da essa la soluzione di questioni interpretative della normativa da applicare. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso degli indagati, a carico dei quali era stato ipotizzato il reato previsto dall’art. 51, comma 2, del D.L.vo n. 22/1997 in materia di rifiuti, ha annullato senza rinvio l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, in adesione a richiesta del pubblico ministero — il quale aveva peraltro avanzato, in subordine, anche richiesta di archiviazione, cui si erano opposte talune associazioni ambientaliste — aveva domandato alla Corte di Giustizia della Comunità Europea una sentenza interpretativa della direttiva CEE n. 442 del 1975, onde verificare la compatibilità con essa di una sopravvenuta normativa statale che escludeva dalla nozione di «rifiuto» il c.d. pet coke, derivante da processi di raffinazione del petrolio ed utilizzabile come combustibile].

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Cass. pen. n. 2370/2004

Non è abnorme, ma è, anzi, del tutto legittimo, avuto riguardo alla peculiare disciplina della vocatio in jus davanti al giudice di pace, il provvedimento con il quale quest’ultimo, avendo respinto la richiesta di archiviazione e ordinato la formulazione dell’imputazione, disponga altresì che il pubblico ministero autorizzi la polizia giudiziaria ad effettuare la citazione a giudizio dell’imputato

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Cass. pen. n. 1640/2004

Non è abnorme ma è, anzi, del tutto legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, restando nell’ambito della «notizia» alla quale si riferisce la richiesta di archiviazione, individui un’ipotesi di reato diversa da quella formulata dal pubblico ministero ed inviti quindi quest’ultimo a formulare la relativa imputazione, anche a carico di soggetto precedentemente non iscritto come indagato nel registro delle notizie di reato.

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Cass. pen. n. 47120/2003

È abnorme l’ordinanza con la quale il giudice di pace, ritenendo non accoglibile la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, non si limiti [come è nei suoi poteri] ad ordinare la formulazione dell’imputazione, ma ordini anche allo stesso pubblico ministero di far emettere, entro un certo termine, dalla polizia giudiziaria, il decreto di citazione a giudizio dell’imputato.

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Cass. pen. n. 39340/2003

Il provvedimento del giudice che, respingendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini la formulazione dell’imputazione a carico di un indagato ed ordini l’iscrizione della notizia di reato a carico di un altro indagato, non è atto abnorme perché se spetta al P.M. l’esercizio dell’azione penale e la formulazione concreta dell’imputazione, compete al Gip un controllo sull’esercizio di tali poteri che si estende anche ai risultati delle indagini svolte dall’organo requirente [vedi Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993]. [La Corte ha, in proposito, osservato che, qualora non fosse consentito al Gip intervenire per sanare un errore o l’inazione del pubblico ministero verrebbe violato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale nei confronti del soggetto non inquisito, in ordine al reato non contestato e in ordine al fatto qualificabile con altro nome iuris].

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Corte cost. n. 286/2003

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 111 comma 2, 3 e 24 cost., la q.l.c. degli art. 529 e 649 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato, quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio. Premesso che la questione concerne la posizione degli imputati abbienti, giacché, in una visione solidaristica, che investe anche il processo, l’art. 24 comma 3 cost., dispone che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, nessuna utile comparazione, quanto al regime delle spese, può essere compiuta tra processo penale e altri processi, specie quello civile, non sussistendo un vincolo costituzionale alla identità di disciplina dei diversi procedimenti, ed essendo i due modelli in comparazione, il processo civile, dominato dal principio di disponibilità dell’azione privata, e quello penale, nel quale vige il contrapposto principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, troppo lontani per rendere arbitraria la mancata previsione della condanna dello Stato in caso di assoluzione dell’imputato; né sussiste violazione dell’art. 111 comma 2 cost., in quanto il principio della parità delle parti trova la sua concretizzazione nell’eguale diritto alla prova e nella regola che questa deve formarsi in contraddittorio, ma non comporta che i poteri e i mezzi di cui le parti sono dotate debbano essere gli stessi e, del resto, nel processo penale, atteso l’ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell’azione penale esercitata, quanto piuttosto quello della individuazione di ipotesi di responsabilità conseguenti all’esercizio dell’azione penale e più in generale dell’attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave.

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Cass. pen. n. 26406/2003

In tema di archiviazione, atteso che la relativa richiesta ha per oggetto non la «imputazione» ma la «notizia di reato», deve escludersi che abbia carattere di abnormità l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo detta richiesta, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., la formulazione dell’imputazione non solo nei confronti dei soggetti già sottoposti a indagini ma anche di altri, ai quali egli ritenga che la stessa imputazione debba essere estesa. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che avverso il provvedimento del giudice era stato proposto da uno di coloro ai quali doveva estendersi l’imputazione].

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Cass. pen. n. 8871/2003

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta di archiviazione, anziché disporre la formulazione dell’imputazione o indicare al pubblico ministero ulteriori indagini, disponga l’acquisizione d’ufficio di atti relativi ad altro procedimento, svolgendo così egli stesso attività di indagine. [Nella specie, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento, in quanto il legittimo rifiuto della sua esecuzione da parte del pubblico ministero aveva determinato una stasi del procedimento, non eliminabile se non attraverso il suo annullamento].

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Cass. pen. n. 7356/2003

In tema di rigetto della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il Gip è tenuto ad assicurare l’integralità del contraddittorio, dando avviso al pubblico ministero e all’indagato dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p., e non può restituire de plano gli atti al pubblico ministero con l’ordine di iscrivere il nome della persona indagata nel registro delle notizie di reato, neppure quando dall’esercizio di tale potere da parte del pubblico ministero dipenda la possibilità per il Gip di inviare gli avvisi di rito ai potenziali interessati.

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Cass. pen. n. 6500/2003

In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell’art. 550 c.p.p., il giudice, salva l’eventualità che l’opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare de plano l’accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate «in quanto applicabili» dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [art. 549 c.p.p.]

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Cass. pen. n. 76/2003

In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari accolga de plano detta richiesta è viziato ove non comprenda una motivazione [o comprenda una motivazione solo apparente] della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale, e tale vizio è deducibile mediante ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 37725/2002

In tema di archiviazione, qualora il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e provveda a fissare la data dell’udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, c.p.p. omettendo di darne avviso al procuratore generale, in violazione dell’art. 409, comma 3, c.p.p., detta omissione determina la nullità della successiva ordinanza di archiviazione ex art. 178, comma 1, lett. b], in quanto viene impedita l’iniziativa del procuratore generale nell’esercizio dell’azione penale con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall’art. 412, comma 2, c.p.p. e in tale ipotesi il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione dal P.G., il quale è «parte interessata» all’udienza camerale, a norma dell’art. 127, comma 1, c.p.p., con la conseguenza che l’omessa comunicazione integra anche la specifica nullità contemplata dall’art. 127, comma 5, c.p.p., a sua volta richiamato dall’art. 409, comma 6.

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Cass. pen. n. 22149/2002

Alla luce del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, e 549 c.p.p. — il quale ultimo prevede, per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in mancanza di specifiche disposizioni, l’osservanza delle norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale collegiale solo “in quanto applicabili” — deve escludersi che, a seguito della formulazione dell’imputazione ordinata dal giudice, quando trattisi di reati per i quali, ai sensi dell’art. 550 c.p.p., l’azione penale dev’essere esercitata mediante citazione diretta, il pubblico ministero debba richiedere la celebrazione dell’udienza preliminare anziché provvedere, come di norma, alla emissione del decreto di citazione a giudizio.

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Cass. pen. n. 22141/2002

Qualora il pubblico ministero formuli l’imputazione su ordine del giudice, ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., non è per ciò solo tenuto ad esercitare l’azione penale mediante richiesta di fissazione dell’udienza preliminare — peraltro da escludere quando trattisi di procedimento per reati relativamente ai quali l’art. 550 c.p.p. prevede la diretta citazione a giudizio — ma può, venendo sostanzialmente a ritrovarsi nella situazione contemplata dall’art. 405, comma 1, c.p.p., scegliere altre forme di esercizio dell’azione penale, ivi compresa quella consistente nella richiesta di emissione di decreto penale.

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Cass. pen. n. 36412/2001

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata in modo unitario dal combinato disposto degli articoli 410, comma 3, e 409, commi 2-5 del codice di rito, la disciplina applicabile – qualora la richiesta di archiviazione sia proposta nel vigore della normativa previgente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, [art. 156 disp. att. c.p.p., abrogato ad opera dell’art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479] ed il decreto di archiviazione sia emesso nella vigenza della novella legislativa – in assenza di una disciplina transitoria, è la nuova normativa in quanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici sicché non v’è ragione per escludere che gli atti del giudice, che si caratterizzano per la loro assoluta autonomia, debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati.

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Cass. pen. n. 35552/2001

Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il Gip, nel fissare, ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p., l’udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, prospetta eventuali atti di indagine. [Nell’affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono né pregiudizio né violazione della pienezza del contraddittorio allorché il Gip, con evidente eccesso di zelo motivazionale, indichi eventuali atti d’indagine «fatta salva ogni diversa valutazione» a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate].

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Cass. pen. n. 35209/2001

Il provvedimento con il quale il gip rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall’accusa, non è abnorme, atteso che costituisce un’emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell’azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal P.M. [secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993], consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il P.M., come tale non idonea a generare situazioni di stasi processuale.

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Cass. pen. n. 34717/2001

Non è abnorme e non è altrimenti impugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, c.p.p. l’ordinanza con cui il Gip ordini al P.M. la formulazione dell’imputazione e l’iscrizione di un reato ulteriore, rispetto a quello per cui sia stata richiesta l’archiviazione, a carico di un soggetto nei confronti del quale il pubblico ministero non abbia proposto alcuna richiesta.

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Cass. pen. n. 31159/2001

A fronte di richiesta di archiviazione per ritenuta infondatezza della notizia di reato e di rituale opposizione alla medesima da parte del denunciante, il quale rappresenti l’esistenza di possibili responsabilità penali a carico di taluno, deve ritenersi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari il quale, invece di dar luogo allo svolgimento dell’udienza, disponga, con ordinanza emessa de plano, che il pubblico ministero provveda alla compiuta identificazione del soggetto indicato come responsabile ed alla iscrizione del medesimo come indagato nel registro delle notizie di reato; e ciò senza che si possa in contrario far leva sulla disciplina dettata dall’art. 415 c.p.p. [quale novellato dall’art. 16, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479], atteso che detta disciplina non può trovare applicazione al di fuori della specifica e peculiare ipotesi in essa contemplata, e cioè quella ritenuta sussistenza di un fatto ab origine ritenuto qualificabile come reato, i cui autori siano rimasti ignoti.

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Cass. pen. n. 28608/2001

L’opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. Ne consegue che, poiché l’elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso [la cui obiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità materiale e nella veridicità ideologica di determinati documenti], il privato, anche se — in concreto — risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell’indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione.

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Cass. pen. n. 22625/2001

In tema di archiviazione, i provvedimenti ordinatori previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 409 c.p.p., con i quali il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da svolgere o lo invita a formulare l’imputazione, non sono impugnabili anche se siano stati adottati in violazione del contraddittorio, giacché manca una specifica disposizione che preveda il ricorso per cassazione. [Fattispecie in cui era stato omesso l’avviso dell’udienza camerale al pubblico ministero].

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Cass. pen. n. 17476/2001

È abnorme la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip con la formula «perché il fatto non sussiste», a fronte di richiesta di archiviazione della notizia di reato, in quanto la pronuncia del giudice nel merito presuppone l’esercizio dell’azione penale ad opera del P.M., che è escluso dalla richiesta di archiviazione.

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Cass. pen. n. 4627/2001

La facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l’interesse del privato [che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio] assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa.

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Cass. pen. n. 3252/2000

In tema di chiusura delle indagini preliminari, è abnorme il provvedimento con cui il Gip dispone che il P.M. formuli l’imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso P.M. non sia stata presentata alcuna richiesta. [Nella fattispecie, il Gip aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto ed esteso l’imputazione coatta anche ad un correo, nei confronti del quale tuttavia non v’era stata – relativamente al reato specifico – alcuna richiesta del P.M. Affermando il principio sopra riportato, la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta dell’accusa, l’imputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio di azione penale, e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.].

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Cass. pen. n. 2064/2000

La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure se eserciti la professione di avvocato. Ciò in quanto la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di difensore di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori dell’ambito del processo civile per il quale la norma dell’art. 86 c.p.c. è dettata. Né di tale disposizione può essere consentita un’applicazione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati.

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Cass. pen. n. 5528/2000

In tema di archiviazione, una volta che le nuove indagini siano state compiute dal P.M., spetta unicamente al Gip valutare se esse siano coerenti con le indicazioni date con l’ordinanza ex art. 409 comma 4 c.p.p. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile dal Gip il nuovo atto di opposizione che la P.O. [censurando le modalità con le quali lo stesso Gip aveva disposto ed il P.M. eseguito gli accertamenti da essa richiesti] proponga al medesimo giudice, senza indicare nuovi e diversi elementi di investigazione, ma facendo unicamente riferimento all’oggetto della originaria opposizione. [Nella fattispecie, la Corte, enunciando il principio sopra riportato, e rilevando che compete solo al Gip il potere di indicare le ulteriori indagini da compiere, anche a seguito di eventuale rielaborazione della richiesta dell’opponente, ha rigettato il ricorso di quest’ultimo, che aveva impugnato l’ordinanza del Gip dichiarativa di inammissibilità della nuova opposizione proposta dalla P.O. nei termini sopra specificati].

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Cass. pen. n. 5050/1999

Non è impugnabile il provvedimento del Gip che, decidendo su richiesta di archiviazione, disponga che il P.M., previo invito all’indagato per rendere l’interrogatorio, formuli il capo di imputazione, e ciò anche se, in detto provvedimento il Gip fissi irritualmente, per l’espletamento della attività sopra descritta, un termine superiore a quello di giorni dieci, previsto dal comma quinto dell’art. 409 c.p.p. Invero, da un lato, deve farsi riferimento al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, dall’altro, deve rilevarsi la impossibilità di ricondurre il provvedimento de quo alla categoria degli atti abnormi, contro i quali è sempre possibile il gravame in Cassazione. [Fattispecie in cui l’indagato aveva dedotto la abnormità del provvedimento, che, a suo dire, non solo riduceva a mera formalità l’interrogatorio dell’indagato, ma, per di più, assegnava arbitrariamente al P.M. il termine di trenta giorni, entro il quale compiere il predetto atto e formulare l’imputazione].

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Cass. pen. n. 4082/1999

È abnorme il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari non luogo a provvedere; ciò in quanto l’art. 409, secondo comma c.p.p., non consente, ove la richiesta predetta non sia accolta, altra alternativa che quella di fissare la data dell’udienza camerale, all’esito della quale il giudice medesimo può provvedere all’archiviazione ovvero ad indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie.

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Cass. pen. n. 3016/1999

Poiché il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, consegue che, una volta assicurato il contraddittorio, non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione; né rileva in base a quali considerazioni il pubblico ministero abbia richiesto l’archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione penale. [Fattispecie nella quale è stato ritenuto conseguentemente privo di consistenza giuridica l’argomento del ricorrente che faceva leva sul fatto che il pubblico ministero aveva motivato la sua richiesta con riferimento ad una sola ipotesi di reato, tacendo sulle altre investite dalla denuncia, non potendo tale evenienza incidere sulla plena devolutio alla cognizione del giudice della materia oggetto della richiesta di archiviazione].

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Cass. pen. n. 2293/1999

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell’ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l’interrogatorio dell’indagato, quale atto d’indagine, attesoché l’ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell’art. 409, comma 4, c.p.p., presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell’imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare.

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Cass. pen. n. 1707/1999

Poiché un provvedimento deve essere definito abnorme sia quando esso, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, sia quando, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, è da definirsi tale il provvedimento del Gip che, ritenendo di non dover provvedere conformemente alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., disponga la restituzione degli atti a quest’ultimo, imponendogli il compimento di ulteriori indagini e fissando un termine per tale adempimento. Invero, nel vigente ordinamento, quando il Gip non ritenga di disporre l’archiviazione degli atti, deve, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., fissare udienza in camera di consiglio, ovvero dispone che il P.M. formuli l’imputazione

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Cass. pen. n. 1694/1999

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. dopo lo svolgimento dell’ulteriore attività di indagine indicata dal Gip ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comporta la implicita revoca della precedente richiesta di archiviazione. Il Gip pertanto, una volta investito della suddetta richiesta di rinvio a giudizio, ha unicamente la alternativa tra la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere e la emissione del decreto che dispone il giudizio; ha pertanto carattere di abnormità, essendo stata ormai esercitata l’azione penale, tanto la pronuncia di archiviazione, quanto un provvedimento, reso all’esito dell’udienza preliminare, che disponga la restituzione degli atti al P.M., in quanto esso comporterebbe una inammissibile regressione del procedimento.

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Cass. pen. n. 1236/1999

Allorché sia già in corso la fase della procedura camerale, successiva ad opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., è irrituale l’introduzione, da parte del pubblico ministero, di altra richiesta di archiviazione [relativa ad altri soggetti, coinvolti nel medesimo procedimento penale, e per i quali la persona offesa intenda avanzare specifica opposizione] di cui non sia stato neppure notificato il preventivo avviso ex art. 408, secondo comma, c.p.p. Poiché in detta ipotesi non si consente alla parte offesa, all’uopo utilizzando il termine di dieci giorni di cui all’art. 408, terzo comma, c.p.p., di formulare la propria opposizione con istanza motivata di prosecuzione delle indagini, il provvedimento di archiviazione emesso dal Gip, anche con riferimento alla nuova e diversa richiesta aggiuntiva del pubblico ministero, risulta adottato per detta parte in violazione del diritto di opposizione ex art. 410 c.p.p. e la nullità insanabile che lo vizia può essere azionata con il ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 754/1999

Allorché vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può disporre l’archiviazione de plano, senza procedere alla fissazione dell’udienza prevista dal secondo comma dell’art. 409 c.p.p., una volta ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione e l’infondatezza della notizia di reato.

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Cass. pen. n. 415/1999

Il P.M., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il P.M. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell’art. 408 c.p.p.

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Cass. pen. n. 87/1999

L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409, sesto comma, c.p.p., e tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. In particolare il succitato art. 409, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale ed il contraddittorio cartolare per i procedimenti di competenza del pretore.

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Cass. pen. n. 53/1999

Condizioni di ammissibilità, ai sensi dell’art. 410, comma 2, c.p.p., della opposizione alla richiesta di archiviazione sono l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Detta indicazione deve essere concreta e specifica e l’investigazione suppletiva deve possedere i caratteri della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l’inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l’idoneità della stessa ad incidere sulle risultanze dell’attività compiuta dal P.M. Di entrambi i profili, nel provvedimento che dichiara l’inammissibilità dell’opposizione, deve essere data adeguata motivazione, la quale in ordine all’irrilevanza della investigazione suppletiva può essere desunta implicitamente anche da quella relativa alla manifesta infondatezza della “notitia criminis”, onde verificare che non vi sia stato un uso distorto del potere di evitare il contraddittorio.

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Cass. pen. n. 3663/1999

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio ed a rendere obbligatoria la fissazione dell’udienza di cui all’art. 409 secondo comma c.p.p. la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo ed indifferente ai fini della decisione. Ed invero, non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l’opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell’udienza a ciò destinata, ma soltanto l’indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. ed a determinarne eventualmente il rigetto. [Fattispecie nella quale, escluso dal giudice l’elemento oggettivo del reato, la persona offesa aveva indicato quali profili di ulteriore approfondimento elementi che potevano riferirsi solo alla sussistenza del dolo].

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Cass. pen. n. 3425/1998

Non è abnorme il provvedimento del Gip il quale, a seguito di richiesta di archiviazione del P.M., restituisca gli atti all’inquirente prescrivendo ulteriori indagini dirette ad accertare un eventuale reato di competenza per materia di un giudice superiore. Siffatto provvedimento non crea una fase di stallo processuale ma sollecita semplicemente il P.M. a compiere quelle ulteriori indagini dirette ai fini di una esatta qualificazione giuridica del fatto, cosa che non comporta necessariamente la configurazione o il dubbio sulla sussistenza di un reato appartenente alla competenza del giudice superiore. [Nella specie il P.M. presso la pretura aveva richiesto l’archiviazione della notitia criminis per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per mancanza di querela e il Gip aveva restituito gli atti al P.M. per l’accertamento dell’eventuale sussistenza del reato di estorsione]

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Cass. pen. n. 3100/1998

Non si verifica la nullità, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 409, c.p.p., per violazione delle disposizioni che disciplinano il contraddittorio nel procedimento incidentale di archiviazione, se non sia stato sentito personalmente l’opponente, presente in udienza, se questi sia stato, comunque, assistito, nell’udienza stessa, dal difensore nominato, che sia comparso e abbia avuto l’opportunità di far valere le ragioni dell’opponente. Il difensore, infatti, dotato della specifica competenza, può compiere tutte le attività defensionali previste dalla legge, necessarie nell’interesse della parte opponente, ponendosi quale tramite fra quest’ultima e l’organo giudiziario davanti al quale il procedimento si svolge.

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Cass. pen. n. 3870/1998

La disciplina contenuta nell’art. 410, comma primo, c.p.p., considera come condizione di ammissibilità dell’opposizione l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Ne consegue che l’opposizione deve contenere l’indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. [Nella specie, la S.C. ha escluso che avesse tali caratteristiche un’opposizione contenente la generica richiesta della parte offesa di essere sentita per fornire ulteriori elementi di indagine e di ascoltare un teste, senza la precisazione delle circostanze su cui l’audizione avrebbe dovuto vertere].

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Cass. pen. n. 4042/1998

Deve considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale, a fronte di una richiesta di archiviazione fondata dal pubblico ministero sull’assenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in dibattimento ed in presenza dell’opposizione della persona offesa, abbia modificato la qualificazione giuridica del fatto, individuando in esso un’ipotesi di reato perseguibile a querela, e quindi disposto l’archiviazione e rigettato l’opposizione sul presupposto della tardività dell’istanza di punizione; tale decisione, infatti, è invasiva delle attribuzioni del pubblico ministero in quanto incide direttamente sull’esercizio dell’azione penale, oltre che lesiva del contraddittorio nei confronti della persona offesa.

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Cass. pen. n. 2174/1998

Qualora, a seguito della opposizione della persona offesa dal reato, il Gip, fissata l’udienza camerale, abbia disposto un’indagine suppletiva, non può, dopo l’espletamento di tale indagine e in esito a nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M. e a nuova opposizione della persona offesa, dichiarare inammissibile quest’ultima opposizione con provvedimento pronunciato de plano, ma deve fissare nuova udienza camerale.

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Cass. pen. n. 2100/1998

Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l’espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata [art. 408, comma secondo, c.p.p.], ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione [art. 410].

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Cass. pen. n. 120/1998

Il decreto di archiviazione è ricorribile in cassazione in caso di nullità per violazione del contraddittorio allorché sia stata violata la disposizione dell’art. 408, comma secondo c.p.p. e, quindi, preclusa l’opposizione ex art. 410 stesso codice; nullità che può ritenersi sussistente ai sensi dell’art. 125, comma quinto c.p.p. in relazione al comma primo della stessa norma, cui fa espresso e tassativo richiamo l’art. 409, comma sesto c.p.p.

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Cass. pen. n. 4300/1998

Nessuna norma prevede l’impugnabilità del provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato [mod. 45], senza inviare avviso alla persona che aveva fatto richiesta, nel presentare l’esposto al pubblico ministero, di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p., infatti, riguarda solo gli atti per i quali il pubblico ministero abbia disposto la iscrizione nel registro delle notizie di reato [mod. 21]. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, restando salva la facoltà dell’interessato di fornire al pubblico ministero eventuali elementi che consentano l’inizio delle indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 5144/1998

Poiché l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma sesto, c.p.p., che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall’art. 127, comma quinto, dello stesso codice, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull’intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato.

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Cass. pen. n. 5173/1997

In caso di reiterazione della richiesta di archiviazione dopo l’espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip a seguito di una prima opposizione da parte della persona offesa, il P.M. ha l’obbligo di reiterare l’avviso di rito alla parte offesa che ne aveva fatto originariamente richiesta.

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Cass. pen. n. 1973/1997

L’opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l’indicazione degli ulteriori mezzi di prova ritenuti necessari, ma, in applicazione di un principio generale ricavabile dal sistema processuale, anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d’indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti.

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Cass. pen. n. 1725/1997

Nell’archiviare de plano gli atti nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 c.p.p., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che in ordine alla omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova. Poiché l’opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale, il Gip non può anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive richieste. È perciò ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione nonostante l’opposizione della parte motivando l’inammissibilità in ragione della già avvenuta valutazione di inutilità di ulteriori indagini implicitamente fatta dal P.M.

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Cass. pen. n. 3680/1997

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell’art. 410, comma primo, c.p.p., prevede che condizioni di ammissibilità dell’opposizione sono l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Se ne ricava che l’opposizione deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. La investigazione è suppletiva quando si pone rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalità dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l’inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l’idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell’attività compiuta dal pubblico ministero. I requisiti della concretezza e specificità sono dati dalla indicazione dei mezzi di prova.

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Cass. pen. n. 961/1997

La delibazione relativa all’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione non deve essere espressa con apposita motivazione, ma è sufficiente che emerga dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis.

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Cass. pen. n. 2944/1996

Può essere proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di accoglimento della richiesta del P.M. di archiviazione non solo nell’ipotesi esplicitamente disciplinata dal sesto comma dell’art. 409 c.p.p., ma in ogni ipotesi in cui risulti compromessa la regolare instaurazione del contraddittorio sulla richiesta stessa, sia perché alla persona offesa — che abbia dichiarato di volerne essere informata ai sensi dell’art. 408 c.p.p. — non sia stato dato avviso dell’avvenuta presentazione della richiesta del P.M., sia perché dell’eventuale tempestiva opposizione dell’offeso il Gip non abbia tenuto conto ed abbia omesso di pronunziarsi sulla sua ammissibilità.

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Cass. pen. n. 5067/1996

Il provvedimento di archiviazione deve pronunciarsi sulla fondatezza della notizia di reato e non sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla conseguente competenza per materia: non ha perciò tale valore sostanziale il provvedimento emesso dal Gip, sotto forma di decreto di archiviazione, con il quale gli atti vengono restituiti al P.M. perché a sua volta li trasmetta al P.M. competente. A sua volta il P.M. che riceve gli atti non può, ove non concordi sulla propria competenza, chiedere al proprio Gip di sollevare conflitto avanzando una richiesta che solo formalmente riveste la forma della richiesta di archiviazione. L’unica possibilità che l’ordinamento gli riconosce per far valere la competenza dell’altro ufficio è quella di sollecitare l’intervento del procuratore generale per risolvere il contrasto negativo tra pubblici ministeri ai sensi dell’art. 54 c.p.p. Il conflitto così sollevato deve ritenersi inesistente e gli atti devono essere restituiti al Gip che l’ha sollevato.

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Cass. pen. n. 2056/1996

In caso di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa, il Gip può emettere decreto di archiviazione de plano solo dopo aver esaminato ed adeguatamente motivato prima in ordine all’ammissibilità della richiesta, che è subordinata solo alla indicazione di investigazioni suppletive ed elementi di prova [indicazione che non deve essere generica o apparente o assolutamente irrilevante], indipendentemente dal loro eventuale esito, e poi, e solo nel caso in cui la richiesta non sia ammissibile, in ordine alla infondatezza della notizia di reato. In ogni altro caso il Gip, cui è preclusa, in questa fase, ogni valutazione prognostica sull’esito degli accertamenti, deve dar corso alla procedura camerale e in quella sede, in contraddittorio, procedere alle ulteriori valutazioni.

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Cass. pen. n. 1854/1996

Alla persona offesa, pur in difetto di preventiva dichiarazione al P.M. di volere essere informato della eventuale richiesta di archiviazione, deve ritenersi consentita l’opposizione ad una suddetta intervenuta richiesta; invero l’art. 410 comma primo c.p.p. non prevede siffatta condizione e dalla opposizione non avanzata nessuna limitazione deriva all’organo dell’accusa per il fatto che esso non ne risulti preavvertito: giacché se l’opposizione non dovesse essere dichiarata inammissibile con provvedimento de plano, le ragioni dell’accusa ben potranno essere svolte nel contraddittorio delle parti in sede di procedura camerale.

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Cass. pen. n. 3975/1996

È irrituale, ma non abnorme, e non quindi ricorribile per cassazione, il procedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale abbia disposto, su richiesta del pubblico ministero presso il medesimo tribunale, l’archiviazione in ordine ad un fatto in relazione ad una sua determinata qualificazione giuridica, ordinando quindi la restituzione degli atti al suddetto pubblico ministero per il successivo inoltro al pubblico ministero presso la pretura, ritenuta competente in relazione ad altra e diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto; e ciò in quanto il suindicato provvedimento si presenta al pubblico ministero presso la pretura come una semplice notitia criminis in ordine alla quale, svolte le eventuali opportune indagini, egli può sempre formulare le proprie conclusioni, quali che esse siano, senza essere però facoltizzato, per l’intanto, a proporre ricorso per cassazione avverso quel provvedimento.

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Cass. pen. n. 5689/1996

Per il principio della tassatività delle impugnazioni previsto dall’art. 568, comma 1, c.p.p., il provvedimento di archiviazione pronunciato dal Gip su conforme richiesta del P.M. è ricorribile per cassazione, a norma dell’art. 409, comma 6, stesso codice, soltanto per violazione del contraddittorio. Tuttavia, la ricorribilità per cassazione è sempre prevista contro i provvedimenti abnormi, e cioè contro quei provvedimenti che non siano riconducibili ad alcuno degli schemi disciplinati dall’ordinamento processuale, perché emessi in assoluta carenza di potere o con contenuto avulso da ogni previsione normativa. [Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso qualsiasi profilo di abnormità, perché relativa a decreto con il quale il Gip, rispettate le regole del contraddittorio nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili e nei confronti di chi si era opposto alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l’aveva accolta ai sensi dell’art. 410 c.p.p. La S.C. ha anche chiarito che, in tal caso, avendo già il P.M. manifestato, con la richiesta di archiviazione, di non voler esercitare l’azione penale in ordine alla notizia di reato devolutagli, spetta solo al procuratore generale presso la corte di appello valutare se sia il caso di avocare le indagini ed eventualmente esercitare l’azione penale in sostituzione del P.M. gerarchicamente inferiore, avvalendosi delle facoltà riconosciutegli dall’art. 412, commi 1 e 2, c.p.p.]

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Cass. pen. n. 1440/1996

È ammissibile il ricorso per cassazione per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità [art. 606 lett. c c.p.p.] avverso il decreto con il quale il Gip dichiara inammissibile l’opposizione e dispone l’archiviazione degli atti. Dal canto suo la parte lesa ha l’onere di indicare in modo puntuale le investigazioni suppletive che ritiene necessarie ed il Gip, nel decidere sulla richiesta, non può in nessun caso spingersi fino alla valutazione del merito di esse o ad un giudizio prognostico sull’esito del loro espletamento. Se l’opposizione è ammissibile e il denunciante individua possibili indagini da espletare, il Gip non può perciò procedere de plano all’archiviazione, ma deve fissare l’udienza in camera di consiglio secondo quanto previsto dall’art. 409 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2/1996

È impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell’art. 410 c.p.p.; l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall’art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell’art. 606, lett. c], del codice di procedura penale.
L’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall’art. 410, primo comma, c.p.p., le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell’interessato all’attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni né possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice; ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.
L’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento [e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale], in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art. 410, primo comma, c.p.p., consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza [cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato] e la rilevanza [cioè l’indicenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari]
Nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere impostogli dall’art. 410, primo comma, c.p.p., di indicare l’”oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”, con l’esclusione di ogni valutazione prognostica di merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l’instaurazione del contradditorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del procedimento di archiviazione. [Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che il secondo comma dell’art. 410 c.p.p. non richiede che la declaratoria di inammissibilità formi oggetto di autonomo provvedimento rispetto al decreto motivato di archiviazione, essendo configurata esclusivamente come delibazione costituente atto presupposto alla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero]

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Cass. pen. n. 35/1996

La disposizione contenuta nell’art. 409, comma sesto, c.p.p., che riconosce espressamente alla parte offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione, pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla medesima parte offesa, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscerle tale rimedio allorché, nonostante abbia ritualmente chiesto di essere preavvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M., non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dal secondo comma dell’art. 408 stesso codice. Ed invero, si tratta di un vizio ancora più grave di quello conseguente all’omesso avviso dell’udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari alla persona offesa che abbia proposto opposizione, in quanto colpisce la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge. Ne consegue che tale omissione dà luogo a nullità del decreto di archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi del comma quinto dell’art. 127 c.p.p. [Fattispecie relativa a notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione del P.M. eseguita successivamente all’emissione, da parte del Gip, del decreto di archiviazione e ritenuta dalla S.C. equivalente ad omessa notificazione di detto avviso].

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Cass. pen. n. 4147/1996

Deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta de plano al di fuori dei casi previsti nel secondo comma dell’art. 410 c.p.p. [inammissibilità dell’opposizione e infondatezza della notizia di reato]. A ciò consegue che il vizio o la mancanza di motivazione, non deducibili con ricorso ex art. 606 comma primo lett. e] c.p.p. quando attinenti alla modulazione del contenuto esplicativo del merito della decisione, perché al di fuori dei casi consentiti per ricorrere, sono invece proponibili quando investono l’adozione del rito, la scelta o meno del contraddittorio: invero il Gip deve spiegare perché la sua opzione procedimentale non ha violato il diritto della persona offesa e della difesa, essendo state rispettate le prescrizioni di legge che regolano l’omissione del contraddittorio camerale.
L’opposizione all’archiviazione proposta dalla persona offesa è inammissibile non solo quando manchi, nel relativo atto, l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410 comma primo c.p.p., ma anche in quelle ipotesi contemplate dall’art. 591 c.p.p. che sono coerenti col tipo di impugnazione in questione, come nel caso di opposizione proposta da soggetto non legittimato oppure avanzata oltre il termine. Non sussiste invece l’inammissibilità in questione per manifesta infondatezza: invero il particolare contenuto dei dati che devono essere indicati e la loro effettiva presenza nell’opposizione escludono ontologicamente, per incompatibilità, una manifesta infondatezza della medesima. Inoltre è da notare che, quando il legislatore ha utilizzato la manifesta infondatezza come causa di inammissibilità, la ha specificatamente menzionata [come in tema di ricusazione, di atti introduttivi del procedimento in camera di consiglio, di ricorso per cassazione, di richiesta di revisione, di procedimento di esecuzione], mentre non l’ha considerata per la opposizione all’archiviazione.

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Cass. pen. n. 2390/1995

L’esercizio di attività istruttoria da parte del pubblico ministero dopo la scadenza del termine fissato dal Gip nel rigettare la richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto dall’art. 409, n. 4, c.p.p. deve considerarsi viziata da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, n. 1, lettera b] e 179 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2569/1995

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d’impugnazione riconosciuta solo al difensore dell’imputato; d’altro canto il difensore dell’offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p., riconoscono rispettivamente a quello dell’imputato e delle altre parti ritualmente costituite.

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Cass. pen. n. 1450/1995

Il decreto di archiviazione può essere emesso de plano solo previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa: ne consegue che, pendente il termine per proporre tale opposizione, la pronuncia di archiviazione non può validamente intervenire. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto nullo per violazione del diritto al contraddittorio un decreto di archiviazione emesso senza l’intervento della persona offesa, prima della scadenza del termine per l’opposizione poi tardivamente presentata, e quindi senza deliberazione sulla ammissibilità della stessa].

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Cass. pen. n. 3231/1995

Si deve negare natura sostanziale di decreto di archiviazione al provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che dispone l’archiviazione senza pronunciarsi in alcun modo sulla fondatezza della notitia criminis ex artt. 409 e 410 c.p.p., osservando che i fatti sottoposti al suo esame integrano reati di competenza del pretore, e restituisce gli atti al P.M. presso il tribunale perché a sua volta li trasmetta a quello presso il pretore; il decreto di archiviazione, infatti, deve contenere statuizioni in ordine all’infondatezza della notizia di reato o alla sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 411 c.p.p., e non pronunce sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla generica inconfigurabilità di fattispecie di competenza del giudice adito. [In applicazione di detto principio la Corte ha escluso la sussistenza del conflitto di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura al quale gli atti, in attuazione del suddetto provvedimento, erano stati successivamente trasmessi].

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Cass. pen. n. 24/1995

L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell’art. 409 c.p.p.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, e il contraddittorio documentale per i procedimenti di competenza del pretore. [Fattispecie relativa ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archiviazione del Gip presso la pretura circondariale, oggetto di ricorso per cassazione nel quale l’opponente lamentava che il giudice di merito aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato].

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Cass. pen. n. 1777/1995

Il provvedimento con il quale il giudice — ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato ed infondata la notitia criminis — accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., è legittimamente adottato de plano e non è soggetto ad impugnazione, neppure nel caso in cui si intenda contestare la detta ritenuta inammissibilità; e ciò in quanto con l’impugnazione si tende a dedurre un nuovo difetto di motivazione, laddove, in tema di archiviazione, il ricorso è consentito soltanto ove sussistano le nullità previste dall’art. 127, quinto comma, c.p.p.
L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 410 c.p.p., non soltanto qualora non contenga le indicazioni previste dal primo comma dello stesso articolo ma anche quando [sulla base di un principio generale deducibile dalla logica del sistema] tali indicazioni si risolvano nella proposizione di temi e mezzi di prova superflui, non pertinenti o irrilevanti ai fini dell’indagine sulla fondatezza della notitia criminis
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può accogliere tale richiesta con provvedimento de plano in presenza di due presupposti di cui deve dare atto nella motivazione: l’inammissibilità dell’opposizione e l’infondatezza della notitia criminis. In difetto di tali condizioni il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio che ne deriva, danno luogo ad una situazione in cui il provvedimento è da ritenere impugnabile per cassazione a norma degli artt. 127, 409, sesto comma e 410 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2035/1995

Quando il Gip non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve necessariamente fissare l’udienza camerale prevista dall’art. 409 comma secondo c.p.p. e non può restituire de plano gli atti al P.M. con richiesta di formulazione dell’imputazione; tuttavia ove il Gip adotti un tale provvedimento, questo non è autonomamente ricorribile per cassazione sotto il profilo della nullità in virtù del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, né sotto quella dell’abnormità poiché devono considerarsi abnormi solo quei provvedimenti avulsi dagli schemi normativi e da considerarsi stravaganti e non quelli che, pur se adottati in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra i provvedimenti tipici dell’ufficio che li adotta. La illegittimità della richiesta, adottata in violazione di specifiche norme, potrà essere fatta valere, anche per la tutela di interessi più generali, mediante impugnazione del provvedimento definitivo del procedimento.

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Cass. pen. n. 1376/1995

È abnorme e deve essere annullato il provvedimento con il quale il Gip, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione del P.M. avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, richiede nuove indagini e fissa un termine per il loro espletamento

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Cass. pen. n. 6234/1995

Allorché si debba applicare una misura di sicurezza perché si è in presenza di un «quasi reato» [indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115 c.p., rispettivamente reato impossibile ed istigazione a commettere un delitto non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso], essendo necessario accertare la responsabilità del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale, il relativo procedimento deve concludersi con l’emanazione di una sentenza [art. 205 c.p.], emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione. Pertanto, in simili ipotesi, il pubblico ministero è tenuto ad avviare l’azione penale chiedendo al giudice la fissazione dell’udienza preliminare, in modo da pervenire, a conclusione del procedimento, alla pronuncia di una sentenza la quale, nei casi di commissione di fatti costituenti «quasi-reato», non può non essere che di non luogo a procedere perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ma che consente, essendo stata emessa a seguito di procedimento con pienezza di contraddittorio, di applicare, in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 229, n. 2, c.p., la misura di sicurezza prevista dalla legge. [Nella circostanza la Corte ha altresì precisato che contro detta sentenza è ammessa impugnazione da parte dell’imputato ex art. 428 c.p.p., e che il relativo appello ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p., è deciso dal tribunale di sorveglianza].

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Cass. pen. n. 5142/1995

In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del pubblico ministero alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all’inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al pubblico ministero e per il quale non è previsto rimedio da parte del giudice, salvo revoca del decreto su richiesta del pubblico ministero. Gli atti vanno, pertanto, restituiti a quest’ultimo.

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Cass. pen. n. 2488/1995

Deve ritenersi abnorme la parte del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione, ordini al P.M. medesimo di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato. Infatti, se per la formulazione dell’imputazione esiste una base normativa che attribuisce al giudice un potere di impulso [art. 409 c.p.p.], per l’iscrizione di indagati nell’apposito registro nessuna norma attribuisce al Gip un potere anche minimo; o, più esattamente, solo nel caso in cui il P.M. richiede l’archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, il Gip, a norma dell’art. 415 c.p.p., se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ha il potere-dovere di ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato, ma al di fuori di questo caso specifico, nessun potere compete al giudice in ordine alle iscrizioni in detto registro.
Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta di archiviazione e indica al pubblico ministero il nomen juris per la formulazione dell’imputazione non può definirsi abnorme. Infatti, nel rito accusatorio vigente, mentre spetta al P.M. l’esercizio dell’azione penale e la formulazione concreta dell’imputazione, compete al Gip un controllo sull’esercizio di tali poteri, che si esprime nella potestà di rifiutare l’archiviazione e restituire gli atti per la formulazione dell’imputazione [art. 409 c.p.p.], anche se non comprende il potere di imporre al P.M. la formulazione di una imputazione in aggiunta a un’altra, o invece di un’altra; sicché, se il giudice nel restituire gli atti indica al P.M. anche le ipotesi penali per la formulazione dell’imputazione, tale indicazione non ha effetto vincolante, ma deve essere intesa come mero impulso orientativo per il potere del P.M. [Nella specie la S.C. ha, invece, ritenuto abnorme la parte del provvedimento che ordinava al P.M. di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato]

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Cass. pen. n. 1695/1994

Qualora, nella denuncia, la persona offesa abbia fatto istanza di essere avvertita di eventuale richiesta di archiviazione, al fine di proporre opposizione ad essa, l’omissione dell’avviso è causa di nullità del provvedimento di archiviazione, in quanto vanifica la stessa possibilità di instaurazione del contraddittorio.

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Cass. pen. n. 5458/1994

Avverso il decreto di archiviazione deve ritenersi ammissibile, in via di interpretazione analogica dell’art. 409, sesto comma, c.p.p., il ricorso per cassazione per violazione di legge proposto dalla persona offesa nel caso in cui questa, pur avendo dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, non sia stata posta in grado di proporre opposizione a norma dell’art. 410 c.p.p. a causa della mancata notificazione, da parte del P.M., della richiesta di archiviazione, prevista dall’art. 408, secondo comma, stesso codice.
Il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, accolga, ai sensi dell’art. 410, comma 2, c.p.p., detta ultima richiesta, è legittimamente adottato nella forma del decreto motivato e non è soggetto ad impugnazione alcuna, neppure nel caso in cui si voglia contestare la detta ritenuta inammissibilità, e ciò in quanto con l’impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione, laddove in tema di archiviazione il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando sussistono le nullità previste dall’art. 127, comma 5.

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Cass. pen. n. 1802/1993

Non costituisce provvedimento abnorme e non è, quindi, ricorribile per cassazione, quello con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza, risultando un tale provvedimento inquadrabile nello schema processuale di cui all’art. 22 c.p.p. nel quale, appunto, trova disciplina la «incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari». [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. avverso il provvedimento dichiarativo di incompetenza adottato dal Gip].

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Cass. pen. n. 1314/1993

Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione dopo l’espletamento delle indagini supplettive disposte dal Gip in accoglimento della rituale opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne parimenti avviso alla stessa parte offesa che abbia dichiarato di voler essere informata [art. 408, secondo comma, c.p.p.], e ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione [art. 410].

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Cass. pen. n. 155/1993

In virtù della sentenza 16 luglio 1991, n. 353 Corte cost., è esperibile il ricorso per cassazione nel caso di decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari senza preventivo avviso alla persona offesa che abbia ritualmente manifestato la volontà di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero, stante l’identità della ratio normativa con l’ipotesi del ricorso previsto dall’art. 409, sesto comma c.p.p., avverso l’ordinanza di archiviazione emanata dal giudice per le indagini preliminari all’esito dell’udienza in camera di consiglio [art. 409, secondo comma c.p.p.].

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