Cass. pen. n. 1695 del 13 maggio 1994

Testo massima n. 1


L'elemento materiale caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno); l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine di fatto deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato ed alle circostanze ambientali che lo caratterizzano. (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di omicidio volontario plurimo nell'aggressione posta in essere dagli appartenenti ad un'associazione criminosa nei confronti dei membri di un clan rivale, compiuta all'interno di un locale pubblico concentrando il fuoco delle armi utilizzate per il delitto solo contro gli avversari e senza il ricorso a mezzi di natura tale (bombe a mano o esplosivi) da indicare con sicurezza la volontà degli imputati di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone).

Testo massima n. 2


Qualora, nella denuncia, la persona offesa abbia fatto istanza di essere avvertita di eventuale richiesta di archiviazione, al fine di proporre opposizione ad essa, l'omissione dell'avviso è causa di nullità del provvedimento di archiviazione, in quanto vanifica la stessa possibilità di instaurazione del contraddittorio.

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