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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23857 del 31 maggio 2013

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23857 del 31 maggio 2013

Testo massima n. 1

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato danneggiato dal reato commesso dal consulente tecnico che incorra in colpa grave nell’espletamento dell’incarico [ art. 64, comma secondo, c.p.c. ], trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva solo dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. [ In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il privato danneggiato dalla consulenza negligente non è titolare dell’interesse leso, ma può assumere esclusivamente la qualità di persona danneggiata dal reato ].

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