Cass. pen. n. 1854 del 19 luglio 1996

Testo massima n. 1


Alla persona offesa, pur in difetto di preventiva dichiarazione al P.M. di volere essere informato della eventuale richiesta di archiviazione, deve ritenersi consentita l'opposizione ad una suddetta intervenuta richiesta; invero l'art. 410 comma primo c.p.p. non prevede siffatta condizione e dalla opposizione non avanzata nessuna limitazione deriva all'organo dell'accusa per il fatto che esso non ne risulti preavvertito: giacché se l'opposizione non dovesse essere dichiarata inammissibile con provvedimento de plano, le ragioni dell'accusa ben potranno essere svolte nel contraddittorio delle parti in sede di procedura camerale.

Normativa correlata