14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1854 del 19 luglio 1996
Testo massima n. 1
Alla persona offesa, pur in difetto di preventiva dichiarazione al P.M. di volere essere informato della eventuale richiesta di archiviazione, deve ritenersi consentita l’opposizione ad una suddetta intervenuta richiesta; invero l’art. 410 comma primo c.p.p. non prevede siffatta condizione e dalla opposizione non avanzata nessuna limitazione deriva all’organo dell’accusa per il fatto che esso non ne risulti preavvertito: giacché se l’opposizione non dovesse essere dichiarata inammissibile con provvedimento de plano, le ragioni dell’accusa ben potranno essere svolte nel contraddittorio delle parti in sede di procedura camerale.
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