14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5142 del 27 gennaio 1995
Testo massima n. 1
In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del pubblico ministero alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all’inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al pubblico ministero e per il quale non è previsto rimedio da parte del giudice, salvo revoca del decreto su richiesta del pubblico ministero. Gli atti vanno, pertanto, restituiti a quest’ultimo.
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