14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43885 del 3 ottobre 2018
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in Massimario
Testo massima n. 1
È abnorme, per la stasi processuale che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, disposta l’archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero per la liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, spettando la relativa competenza al giudice dell’esecuzione, quale “magistrato che procede” ai sensi dell’art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia.
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