14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30775 del 27 luglio 2007
Testo massima n. 1
Non è abnorme, quindi non impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il Gip, subentrato ad altro magistrato nella celebrazione dell’udienza camerale tenutasi ai sensi degli artt. 409, comma secondo e 410 c.p.p., abbia disposto l’archiviazione del procedimento dopo avere revocato, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione, le indagini suppletive disposte dal precedente giudice. [ Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, c.p.p., rientrando fra i poteri del giudice quello di revocare gli atti ritenuti giuridicamente inutili o ininfluenti, sulla base di una rivalutazione della situazione processuale ].
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