Art. 418 – Codice di procedura penale – Fissazione dell’udienza
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio [127], provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [419 4].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 2277/1998
È abnorme, in quanto fuori di ogni schema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver fissato l'udienza preliminare ed averla quindi rinviata (nella specie, in attesa della decisione della corte d'appello su una dichiarazione di ricusazione, oltre che per l'effettuazione di accertamenti sulla costituzione delle parti), disponga «togliersi la causa dal ruolo», così determinando un'anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita con l'emissione dell'originario decreto di fissazione dell'udienza.
Cass. pen. n. 6943/1997
È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l'udienza, come prescritto dall'art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta (nella specie, sull'assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo).