12 Mag Art. 418 — Fissazione dell’udienza
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio [ 127 ], provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [ 419 4] .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 2277/1998
È abnorme, in quanto fuori di ogni schema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver fissato l’udienza preliminare ed averla quindi rinviata [nella specie, in attesa della decisione della corte d’appello su una dichiarazione di ricusazione, oltre che per l’effettuazione di accertamenti sulla costituzione delle parti], disponga «togliersi la causa dal ruolo», così determinando un’anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita con l’emissione dell’originario decreto di fissazione dell’udienza.
Cass. pen. n. 6943/1997
È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l’udienza, come prescritto dall’art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta [nella specie, sull’assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo].
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