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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2277 del 8 maggio 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2277 del 8 maggio 1998

Testo massima n. 1

È abnorme, in quanto fuori di ogni schema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver fissato l’udienza preliminare ed averla quindi rinviata [ nella specie, in attesa della decisione della corte d’appello su una dichiarazione di ricusazione, oltre che per l’effettuazione di accertamenti sulla costituzione delle parti ], disponga «togliersi la causa dal ruolo», così determinando un’anomala regressione del processo ad una fase già ritualmente esaurita con l’emissione dell’originario decreto di fissazione dell’udienza.

Testo massima n. 2

L’art. 129 c.p.p., nel prevedere l’obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria; ragion per cui tale rito non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. È pertanto da ritenere illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, emetta de plano sentenza di non luogo a procedere per ritenuta evidenza di una causa di improcedibilità dell’azione penale, potendo una tale pronuncia conseguire soltanto all’esito della celebrazione dell’udienza preliminare.

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