14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 53 del 25 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Condizioni di ammissibilità, ai sensi dell’art. 410, comma 2, c.p.p., della opposizione alla richiesta di archiviazione sono l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Detta indicazione deve essere concreta e specifica e l’investigazione suppletiva deve possedere i caratteri della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l’inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l’idoneità della stessa ad incidere sulle risultanze dell’attività compiuta dal P.M. Di entrambi i profili, nel provvedimento che dichiara l’inammissibilità dell’opposizione, deve essere data adeguata motivazione, la quale in ordine all’irrilevanza della investigazione suppletiva può essere desunta implicitamente anche da quella relativa alla manifesta infondatezza della “notitia criminis”, onde verificare che non vi sia stato un uso distorto del potere di evitare il contraddittorio.
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