Cass. pen. n. 5458 del 22 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Avverso il decreto di archiviazione deve ritenersi ammissibile, in via di interpretazione analogica dell'art. 409, sesto comma, c.p.p., il ricorso per cassazione per violazione di legge proposto dalla persona offesa nel caso in cui questa, pur avendo dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, non sia stata posta in grado di proporre opposizione a norma dell'art. 410 c.p.p. a causa della mancata notificazione, da parte del P.M., della richiesta di archiviazione, prevista dall'art. 408, secondo comma, stesso codice.

Testo massima n. 2


Il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, accolga, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., detta ultima richiesta, è legittimamente adottato nella forma del decreto motivato e non è soggetto ad impugnazione alcuna, neppure nel caso in cui si voglia contestare la detta ritenuta inammissibilità, e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione, laddove in tema di archiviazione il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando sussistono le nullità previste dall'art. 127, comma 5.

Normativa correlata