Cass. pen. n. 16551 del 3 aprile 2017

Testo massima n. 1


Al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un'inutile aggravio della sua posizione processuale).

Normativa correlata