Cass. pen. n. 30685 del 20 giugno 2017
Testo massima n. 1
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all'art. 127 cod. proc. pen - come espressamente previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. - in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell'indagato, non vi è interesse da parte di quest'ultimo ad impugnare.