12 Mag Art. 408 — Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato [ 335 ] è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione . Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [ 357, 373 ] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [ 294, 401 ].
2. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione .
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa [ 90 ] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 12259/2018
La disposizione di cui all’art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in caso di delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile a reati commessi con atti intenzionali di violenza, sia fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali.
Cass. pen. n. 11379/2018
Il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione, in maniera espressa o tacita purchè univoca, fin quanto il giudice non si sia pronunciato sulla stessa. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sollecitazione da parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, formulata nel corso dell’udienza camerale, di disporre l’imputazione coatta, non sia equipollente alla revoca della richiesta di archiviazione, concernendo un epilogo rientrante nella previsione dell’art. 409 cod. proc. pen. e del tutto diverso dalla restituzione degli atti all’organo inquirente].
Cass. pen. n. 31675/2017
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, da cui consegue la violazione del contraddittorio e la nullità del decreto di archiviazione, si configura anche nel caso in cui l’omissione sia stata causata dal mancato inserimento nel fascicolo del procedimento della relativa istanza ritualmente formulata, non sussistendo un onere della persona offesa di accertarsi, dopo la proposizione della richiesta, che gli adempimenti amministrativi funzionali a detto inserimento si realizzino. [Fattispecie in cui la denuncia-querela integrativa, che conteneva la richiesta ex art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., non era stata inserita nel fascicolo del p.m.].
Cass. pen. n. 14777/2017
Nell’ipotesi di reato permanente [nella specie quello di associazione di stampo mafioso] l’archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; ne consegue che l’eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all’oggetto della misura già emessa.
Cass. pen. n. 11897/2017
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione deve essere presentata in forma scritta, con l’utilizzo di una modalità che, assicurando la provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al pubblico ministero procedente prima della decisione del Gip sulla richiesta di archiviazione. [Fattispecie relativa a dichiarazione contenuta all’interno di un’istanza di avocazione del procedimento, che la stessa persona offesa aveva presentato al procuratore generale presso la corte d’appello. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la predetta dichiarazione fosse idonea a far sorgere, in capo al pubblico ministero procedente, l’obbligo di far notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa, in quanto l’istanza di avocazione non è atto destinato al predetto P.M., e non potendo ritenersi che il procuratore generale sia tenuto a trasmetterla all’ufficio procedente].
Cass. pen. n. 7946/2017
In caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza dell’inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice. [Fattispecie di annullamento, senza rinvio, di decreto di archiviazione per delitto di falso ideologico].
Cass. pen. n. 10959/2016
La disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.
Cass. pen. n. 15739/2015
E’ nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l’avviso della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell’art. 33 disp. Att. cod. proc. Pen.
Cass. pen. n. 11168/2015
La notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell’art. 33, disp. att., cod. proc. pen., anche nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio. [Nella fattispecie, la notifica era stata effettuata presso lo studio di difensore revocato dalla persona offesa che aveva eletto domicilio in un luogo diverso con dichiarazione comunicata all’ufficio del P.M. in epoca successiva a tale notifica].
Cass. pen. n. 7786/2014
Nei reati relativi alla prevenzione del rischio sismico, persona offesa è solo la p.a., in quanto si tratta di fattispecie avente ad oggetto esclusivamente la tutela dell’interesse pubblico, sicché il privato che sostenga di aver subito un pregiudizio dalla realizzazione di una costruzione in violazione della normativa antisismica può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. né, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.
Cass. pen. n. 4170/2013
Nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio, dovendo la persona offesa essere individuata esclusivamente nella P.A. il privato, che tutt’al più può essere considerato terzo danneggiato, non è legittimato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione e ad attivare i meccanismi di controllo previsti dagli artt. 408 – 410 c.p.p..
Cass. pen. n. 11634/2012
Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè il diritto di ricevere l’avviso della sua proposizione. [In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della persona offesa deceduta dopo la proposizione dell’impugnazione].
Cass. pen. n. 39242/2011
In caso di annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione per omesso avviso della relativa richiesta alla persona offesa, gli atti devono essere restituiti non al giudice che ha adottato il provvedimento annullato, ma al pubblico ministero, sul quale grava l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittorio
Cass. pen. n. 14705/2011
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., richiesto dell’archiviazione in un procedimento in danno di “persona da identificare”, disponga all’esito dell’udienza camerale l’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo di una persona identificata, imponendo contestualmente al P.M. la formulazione dell’imputazione a carico della predetta, previa notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p..
Cass. pen. n. 3414/2011
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso. [Fattispecie in cui il giudice aveva motivato la revoca in ragione della mancata richiesta da parte del pubblico ministero della convalida dell’arresto dell’indagato da lui liberato]
Cass. pen. n. 1508/2011
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 stesso codice.
Cass. pen. n. 11854/2010
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., verificata l’omissione dell’avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta a norma dell’art. 408 c.p.p., revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso.
Cass. pen. n. 5784/2008
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., sulla richiesta di archiviazione, restituendo gli atti al P.M. e disponendo un supplemento di indagine, fissi le forme e le modalità degli accertamenti da compiere, e stabilisca altresì il termine per il compimento delle indagini medesime.
Cass. pen. n. 31921/2007
In tema di archiviazione, il diritto a ricevere l’avviso della richiesta non si estende al prossimo congiunto [nella specie, la moglie] della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato. [Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo che il PM, dopo avere richiesto l’archiviazione e aver tentato la notifica al querelante, appresone il decesso, abbia omesso di inoltrare l’avviso agli eredi].
Cass. pen. n. 29898/2006
In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta anche al denunziante qualora, in relazione al caso concreto, si accerti che la falsità abbia leso anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l’atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, trattandosi di reati plurioffensivi.
Cass. pen. n. 22909/2005
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l’ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.
Cass. pen. n. 18981/2005
Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l’espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata [art. 408, comma secondo, c.p.p.], ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione [art. 410]. [ Mass. redaz. ]
Cass. pen. n. 34524/2004
Dal complesso della normativa che regola il processo si ricava il principio secondo cui il pubblico ministero, ove ritenga fin dall’inizio che un fatto sia ictu oculi penalmente irrilevante ovvero che non corrisponda ad alcuna ipotesi di reato [c.d. pseudonotizia di reato], non per questo può esercitare un diretto potere di archiviazione ma è comunque tenuto a chiedere al giudice il relativo provvedimento. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal denunciante avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero — dopo aver, peraltro, fatto effettuare alcune indagini — aveva disposto la diretta trasmissione degli atti all’archivio, ha annullato senza rinvio il detto provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero per il corso ulteriore].
Cass. pen. n. 29477/2004
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, come previsto dall’art. 408 comma 2 c.p.p., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l’obbligo, da parte del P.M., di far notificare l’avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.
Cass. pen. n. 6475/2004
Il rispetto del termine previsto dall’art. 408, comma terzo c.p.p. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull’ammissibilità dell’atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.
Cass. pen. n. 661/2004
L’opposizione all’archiviazione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio. Ne consegue che, trovando applicazione l’art. 101 c.p.p. [secondo cui la persona offesa dal reato per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste all’art. 96, secondo comma], deve ritenersi che l’uso del termine “può” rende manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talchè diritti e facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l’assistenza e senza la rappresentanza di un difensore.
Cass. pen. n. 47717/2003
È illegittima [ma non abnorme, e dunque contro di essa non può esperirsi — per il principio della tassatività delle impugnazioni — ricorso per cassazione] l’ordinanza con la quale il Gip, sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al P.M. perché provveda all’interrogatorio dell’imputato, laddove tuttavia nell’ordinanza medesima manchi la prevista indicazione delle ulteriori indagini da compiere.
Cass. pen. n. 46274/2003
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 stesso codice.
Cass. pen. n. 39751/2003
In tema di abuso d’ufficio, un soggetto privato non assume la qualità di persona offesa dal reato, allorché sia realizzato un ingiusto vantaggio patrimoniale, giacchè l’unica parte offesa è la pubblica amministrazione. Ne consegue che, in tal caso, non è ammessa l’opposizione del privato alla richiesta di archiviazione. [Fattispecie al caso in cui i membri di una commissione di esame erano stati denunciati per irregolarità nella valutazione dei titoli concorsuali allo scopo di avvantaggiare un candidato].
Cass. pen. n. 10692/2003
È affetto da nullità e pertanto è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 409 ultimo comma c.p.p., il decreto di archiviazione emesso dal Gip prima dell’avvenuta notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione disposta dal P.M
Cass. pen. n. 10662/2003
L’oggetto della tutela penalistica, del delitto di millantato credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione che pertanto è l’unica parte offesa, mentre colui che ha versato le somme di denaro al millantatore è semplice soggetto danneggiato dal reato, con la conseguenza che quest’ultimo non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, così come non ha diritto di opporvisi.
Cass. pen. n. 40484/2002
Il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per violazione dell’art. 408, comma 2, c.p.p. non è previsto da alcuna disposizione del codice di rito; non appare, pertanto, consentito disapplicare, in virtù dell’interpretazione estensiva, il principio di tassatività delle impugnazioni, dilatando l’impugnabilità di un provvedimento, quale quello di archiviazione, che essendo pronunciato allo stato degli atti, può essere, ove ne ricorrano le condizioni, sempre revocato.
In tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante – danneggiato non è legittimato a ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione [art. 408, comma 2, c.p.p.], in quanto si tratta di reati che offendono direttamente e specificamente l’interesse pubblico – costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l’ordinamento riconosce particolare credito – e solo mediatamente e di riflesso ledono l’interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato.
Cass. pen. n. 20547/2002
Attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall’art. 408 comma 3 c.p.p. per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, anche al suddetto termine si applica la regola generale di cui alla legge n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale.
Cass. pen. n. 16923/2002
In tema di archiviazione, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 408, comma 3 c.p.p., secondo la quale nell’avviso della richiesta del pubblico ministero di archiviazione da notificare alla persona offesa va precisato che entro dieci giorni, si può prendere visione degli atti e proporre opposizione, non dà luogo a nullità in quanto essa incide solamente sulle modalità dell’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione.
Cass. pen. n. 12303/2002
La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole, pur se l’incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. [In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente al reato di disturbo e molestia alle persone, ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l’avviso di cui all’art. 408 cpv. c.p.p., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull’ordine pubblico, costituisce anche un’offesa alla quiete privata].
Cass. pen. n. 25143/2001
In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione può competere anche al denunziante. Tale categoria di reati infatti, essendo idonea a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l’atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, ha carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro la amministrazione della giustizia. Questi ultimi, integrano fattispecie lesive dell’interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l’interesse del privato può assumere rilievo solo riflesso e mediato.
Cass. pen. n. 19128/2001
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell’ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l’impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari – dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento – dichiari irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l’atto nullo. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l’esercizio dell’azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere].
Cass. pen. n. 2756/2000
Gli atti, non classificabili sulla base di schemi aprioristici, che il pubblico ministero ritenga inidonei ad assurgere a dato rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione penale possono essere iscritti nel registro mod. 45, previsto appunto per gli atti non costituenti notizie di reato, e non essere quindi ulteriormente trattati, senza che all’uopo occorra un avallo che assuma la forma di un apposito provvedimento del giudice per le indagini preliminari; il che non impedisce, tuttavia, che qualora la notizia iscritta nel registro mod. 45 sia, in realtà, una notizia di reato, sia soggetta alle regole formali previste per le notizie di reato dal codice di rito. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi abnorme, ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto di pronunciare decreto di archiviazione su di una notizia iscritta al registro mod. 45, aveva dichiarato non luogo a provvedere, disponendo la restituzione degli atti all’ufficio richiedente].
Cass. pen. n. 745/2000
In tema di chiusura delle indagini preliminari, la omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di essere informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio, proprio dell’udienza in camera di consiglio, come previsto dall’art. 127 c.p.p. e ribadito dal sesto comma dell’art. 409 stesso codice, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. [Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione emesso in assenza della predetta previa comunicazione al querelante].
Cass. pen. n. 1523/1999
La persona offesa, cui deve essere eventualmente comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è soltanto il soggetto passivo del reato, che, nel reato monoffensivo, è individuabile sulla base dell’oggettività giuridica normativamente determinata, mentre, nel reato plurioffensivo, è anche la persona fisica, sulla quale cade l’azione del colpevole, pur se la incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, facente capo alla collettività o ad un ente. Pertanto, il denunciante o il danneggiato eventuale ben possono, nelle varie fattispecie di reato plurioffensivo, coincidere con il soggetto passivo generale o con quello particolare, ma essi, qualora non abbiano o non provino di avere anche tale qualità, non hanno diritto ad essere informati della richiesta di archiviazione e non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione. [Fattispecie in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico relativa alla cartografia di un parco naturale, in cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del denunziante che, lamentando di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell’art. 408 comma 2 c.p.p., non aveva tuttavia dimostrato la sua eventuale posizione di persona direttamente offesa dall’ipotizzato reato].
Cass. pen. n. 1055/1999
A seguito della istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del decreto di archiviazione, deve provvedersi all’adempimento previsto dal comma secondo dell’art. 408 c.p.p.
Cass. pen. n. 3596/1999
Allorché, sulla richiesta del P.M. di archiviazione, il Gip si dichiari incompetente e trasmetta gli atti al pubblico ministero del luogo di competenza, la nuova richiesta di archiviazione deve essere comunicata alla parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata, atteso che il provvedimento interlocutorio sulla competenza non esaurisce la fase delle indagini preliminari onde resta integra la volontà originariamente manifestata dalla parte offesa di essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione.
Cass. pen. n. 3266/1999
In tema di procedimento di archiviazione, non può desumersi dalla costituzione di parte civile una manifestazione implicita di volontà della parte offesa di ottenere l’avviso della richiesta di informazione, che dev’essere, invece, esplicita e formale
Cass. pen. n. 3394/1998
Deve essere annullato per violazione del diritto di difesa, e quindi del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del Gip adottato anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni — decorrente dalla data di notificazione dell’avviso alla parte offesa della richiesta medesima — previsto dall’art. 408, comma terzo, c.p.p., per la proposizione di eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
Cass. pen. n. 1674/1998
È abnorme, e pertanto suscettibile di ricorso per cassazione finalizzato al suo annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione basata sulla ritenuta operatività della prescrizione rispetto al reato individuato dal pubblico ministero come astrattamente ipotizzabile, restituisca gli atti allo stesso pubblico ministero rappresentando la necessità che venga compiutamente identificata la persona sottoposta ad indagini.
Cass. pen. n. 2790/1997
L’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero può essere utilmente proposta, come si ricava dalla lettera dell’art. 408, secondo comma, c.p.p., solo fino a che lo stesso pubblico ministero non abbia inoltrato detta richiesta al giudice per le indagini preliminari. [In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale la persona offesa denunciava la nullità del decreto di archiviazione emesso nonostante il giorno precedente alla pronuncia avesse depositato l’istanza di essere informata circa le determinazioni del pubblico ministero, ed ha precisato che non può individuarsi nel testo della legge alcuna disposizione che consenta la sospensione della pronuncia di archiviazione qualora la persona offesa abbia presentato l’istanza de qua successivamente alla formulazione della relativa richiesta da parte del titolare dell’azione penale].
Cass. pen. n. 3399/1997
L’istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può essere utilmente presentata anche il giorno precedente all’emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall’art. 408, secondo e terzo comma, c.p.p. e 126 att. c.p.p., ben potendo il sollecito inoltro dell’istanza medesima, nonostante gli atti del procedimento siano già stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, impedire l’emissione del provvedimento predetto. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di archiviazione che era stato adottato senza che fosse informata della richiesta formulata dal pubblico ministero la persona offesa dal reato, la quale aveva inoltrato istanza di essere avvisata con telegramma pervenuto il giorno prima dell’emissione del provvedimento stesso].
Cass. pen. n. 2160/1997
La ratio della norma che pone a carico della persona offesa dal reato l’onere di chiedere di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero è solo quella di esonerare le procure da inutili adempimenti: dovranno essere avvertiti esclusivamente coloro che dichiarano di volerlo, con la conseguenza che nessuna violazione di legge sussiste in caso di mancata comunicazione della detta richiesta del P.M. alla persona offesa rimasta inerte. Da tale disposizione, però, non può assolutamente discendere che la persona offesa, la quale non presenti la richiesta ex art. 408, comma 2, c.p.p., perde tutti i diritti riconosciutile dal nuovo codice di rito, tra cui quello di opporsi all’eventualità di archiviazione del procedimento e di innescare così la procedura camerale prevista dagli artt. 409 e 410 stesso codice. Infatti, qualora l’opposizione venga comunque presentata tempestivamente anche da chi non abbia ricevuto — ovvero, come nel caso di specie, da chi l’abbia ricevuto pur non avendo diritto di riceverlo — l’avviso in questione, essa, lungi dall’essere per questa ragione inammissibile, deve venire presa in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che deve provvedere secondo il disposto dell’art. 410 c.p.p., e cioè attraverso il procedimento camerale. Un diverso comportamento del giudice, che non rende possibile il contraddittorio pronunciando decreto di archiviazione, viola il diritto di intervento della persona offesa, la cui tutela è espressamente posta — a pena di nullità — dall’art. 178, lett. c] c.p.p.
Cass. pen. n. 3010/1996
Deve considerarsi provvedimento abnorme quello caratterizzato da vizi in procedendo o in iudicando, del tutto imprevedibili per il legislatore, da dover essere considerato completamente avulso dall’ordinamento giuridico. In tal caso, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l’ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell’art. 111, secondo comma della Costituzione, mediante l’immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge. [Nel caso in esame, il Gip ha reiteratamente invitato il P.M. a notificare ai denuncianti la richiesta di archiviazione, sulla base dell’erroneo presupposto che gli stessi fossero parti-offese. La Corte, nonostante l’illegittimità del provvedimento, ne ha escluso l’abnormità perché non sussiste un potere esclusivo del P.M. nell’individuazione e nella citazione della parte offesa, essendo lo stesso solo il dominus delle indagini preliminari e la determinazione del giudice comporta un adeguamento alla stessa da parte di tutte le parti, private o pubbliche]
Il ruolo della persona offesa da reato è stato potenziato nel nuovo codice in considerazione dell’essere portatrice di un interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso a differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di controllo, connessa all’obbligatorietà dell’azione penale, con la quale si mira a seguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo, sicché si comprende per quale ragione l’omesso avviso di cui all’art. 408 c.p.p. costituisca una causa di nullità e perché l’attività del Gip, tesa ad eliminare la predetta, non possa essere ritenuta abnorme, rientrando fra i compiti allo stesso attribuiti in generale dall’ordinamento. Detta attività non è abnorme neppure qualora il Gip imponga al P.M. la citazione di un soggetto che certamente non riveste la qualità di parte offesa in quanto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., unico soggetto deputato alla gestione dell’attività istruttoria, esclude che sussistano ancora le particolari cautele connesse alla fase delle indagini preliminari
Cass. pen. n. 1587/1996
Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dopo l’espletamento delle indagini suppletive ordinate dal Gip, il P.M. è obbligato a darne avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p. Conseguentemente, il decreto di archiviazione emesso dal Gip, senza che la parte offesa sia stata informata della nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M., è affetto da nullità insanabile ex art. 178, lett. c], c.p.p.
In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del P.M. alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all’inosservanza di un onere di interpretazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del giudice. Gli atti vanno, pertanto, restituiti al P.M.
Cass. pen. n. 4023/1996
Non può essere ritenuto abnorme ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione contro di esso proposto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, nel formulare richiesta di archiviazione, non abbia notificato l’avviso della richiesta stessa alla persona offesa – che, a norma dell’art. 408 comma secondo c.p.p., aveva dichiarato di voler essere informata – perché provveda a tale incombente. [La Suprema Corte, nell’affermare il principio, ha tra l’altro osservato che poiché la richiesta di archiviazione non costituisce esercizio dell’azione penale, non vulnera i principi di irretrattabilità dell’azione penale e di non regredibilità del processo il provvedimento del giudice che, come nella specie, prima di pronunciarsi sulla richiesta stessa e rilevando delle violazioni procedurali, restituisca gli atti al pubblico ministero per i relativi incombenti].
Cass. pen. n. 5017/1996
Poiché il pubblico ministero deve notificare l’avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall’art. 408 c.p.p. [e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione]. Ciò al fine di consentire al P.M. di trasmettere gli atti al Gip, ed a quest’ultimo di sapere se la persona offesa — entro i dieci giorni stabiliti — intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione.
Cass. pen. n. 1817/1995
L’art. 408, comma 2, c.p.p., nel prescrivere la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere informata dell’eventuale archiviazione, non impone che tale istanza sia contestuale alla presentazione della notizia di reato, ma ne consente la proposizione anche successivamente, senza indicazione di un termine perentorio. Ne consegue che questa può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente prima che il provvedimento sia stato adottato. Né alla predetta istanza della persona offesa è applicabile il termine di dieci giorni precritto dall’art. 408, comma 3, c.p.p., sia perché questo è riferito all’opposizione, sia perché esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata non è eseguita. Nell’ipotesi in cui l’istanza di essere informato venga presentata dopo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma prima del decreto di archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente, soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione.
Cass. pen. n. 2181/1995
Deve considerarsi abnorme il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari il quale, respinta in un primo momento la richiesta del pubblico ministero, la accolga successivamente, all’esito del disposto incidente probatorio, senza aver prima provveduto a restituire gli atti al medesimo pubblico ministero per le sue determinazioni; in tal modo, infatti, non solo il giudice pronuncia senza la richiesta del titolare dell’azione penale, ma priva altresì la parte offesa del potere di contrastare la eventuale richiesta di archiviazione, in violazione del principio del contraddittorio.
Cass. pen. n. 1491/1994
L’omesso avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p., della richiesta di archiviazione viola il diritto di questa a proporre opposizione [e fornire così materiale probatorio da sottoporre all’esame del giudice]. Tale violazione dà luogo a nullità insanabile ex art. 127 c.p.p. ed il relativo vizio può essere fatto valere con ricorso per cassazione, che è svincolato dai termini di cui all’art. 585 c.p.p.
Cass. pen. n. 155/1993
Nel contesto normativo del nuovo codice di procedura penale deve affermarsi l’esistenza di un vero e proprio diritto di intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione allorquando la stessa persona offesa abbia adempiuto l’onere della dichiarazione di cui all’art. 408 comma secondo c.p.p., e la conseguente impugnabilità del provvedimento di archiviazione, ove emesso in violazione di tale diritto, attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 409 comma sesto c.p.p. Il Gip, a fronte di una richiesta di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del fatto reato denunziato, non può disporre l’archiviazione per il titolo affatto diverso dell’infondatezza della notitia criminis, poiché così operando verrebbe a privare la persona offesa di quei diritti e garanzie processuali [facoltà di ottenere avviso della richiesta del P.M.; diritto di fare opposizione proponendo investigazioni suppletive ed elementi di prova; diritto di partecipare all’udienza in camera di consiglio, di presentare memorie in cancelleria e di essere sentita] previsti nel procedimento di archiviazione ordinario e non invece in quello contro ignoti
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