Avvocato.it

Art. 401 — Udienza

Art. 401 — Udienza

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio [ 127 ] con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini [ 486 5]. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4 [ 486 5].

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento [ 496515 ]. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame [ 505 ].

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti [ 191 ].

7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbale [ 136 ], le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 35187/2002

Gli atti dei quali il perito può prendere cognizione non sono soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei quali la legge prevede l’acquisizione a tale fascicolo e cioè anche quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell’incarico peritale, di ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni. [Fattispecie concernente l’esecuzione di una perizia psichiatrica disposta nelle forme dell’incidente probatorio, in riferimento alla quale la Corte, premessa l’operatività delle regole stabilite per l’assunzione delle prove in dibattimento, stante il rinvio di cui all’art. 401, comma 5, c.p.p., ha ritenuto che legittimamente il perito avesse preso cognizione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle indagini preliminari, nonché del contenuto delle intercettazioni ambientali, in quanto si trattava di atti suscettibili di essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4593/1997

In tema di incidente probatorio, quantunque l’art. 401 comma quinto c.p.p. richiami le forme di assunzione delle prove stabilite per il dibattimento, non può ritenersi applicabile l’art. 511 c.p.p. terzo comma all’udienza del procedimento incidentale probatorio. Ciò in quanto di «lettura di atti» ex art. 511 c.p.p. ha senso parlare solo per le attività svolte prima del giudizio, con riferimento a quelle formalità attraverso le quali gli atti medesimi proprio nel giudizio vengono immessi in contraddittorio tra le parti. [Nella fattispecie la Corte ha respinto l’assunto difensivo secondo cui è inutilizzabile la perizia raccolta in sede di incidente probatorio nel caso di mancato preliminare esame orale dei periti, giusta la disposizione dell’art. 511 terzo comma c.p.p.].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3521/1995

La perizia, anche se disposta nelle forme dell’incidente probatorio, può essere utilizzata ai fini dell’emissione della misura cautelare non appena sia stata depositata la relazione scritta, e quindi anche prima che il pericolo sia stato sentito, ponendosi il problema del rapporto temporale fra la lettura della relazione e l’esame orale del perito solo nella fase dibattimentale a norma dell’art. 511, comma 3, c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 10819/1994

Quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per l’espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell’incarico e la fissazione di un termine per l’espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per l’audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell’udienza preliminare. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l’ulteriore conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze