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Art. 515 — Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

Art. 515 — Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell’articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento [ 431 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2780/1996

È legittima l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di prospetti riassuntivi di attività di polizia giudiziaria, elaborati da ufficiale di P.G. che, esaminato come testimone, ad essi abbia legittimamente fatto riferimento nel corso della deposizione, consultandoli in aiuto della memoria.

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Cass. pen. n. 2127/1995

Al fascicolo d’ufficio del dibattimento non possono essere allegate dichiarazioni raccolte dal P.M. nel corso delle indagini preliminari se non utilizzate per le contestazioni e ciò anche a seguito delle modifiche normative apportate all’art. 500 c.p.p. dalla L. n. 356/1992.

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