12 Mag Art. 514 — Letture vietate
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499 comma 5 .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 35372/2007
Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all’art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta «patologica» qual è quella derivante da una loro assunzione contra legem.
Cass. pen. n. 8739/2003
I divieti di lettura di cui all’art. 514 c.p.p., qualora non abbiano ad oggetto atti affetti da inutilizzabilità c.d. “patologica”, quale derivante da una loro assunzione contra legem, possono essere superati dall’accordo delle parti. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate ai fini della decisione, essendosene data lettura sull’accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali rese da soggetto che, in dibattimento, si era poi avvalso della facoltà di non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati].
In difetto di accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali di soggetto poi avvalsosi della facoltà di non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati sono da ritenere inutilizzabili — attesa la non imprevedibilità dell’esercizio di detta facoltà — anche nei confronti di imputati diversi dal prossimo congiunto.
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