Cass. pen. n. 15056 del 25 febbraio 2009

Testo massima n. 1


In tema di esame testimoniale, per autorizzare l'ufficiale o l'agente di P.G. a consultare "documenti da lui redatti" non è richiesto che questi li abbia personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall'ufficio di appartenenza. (Annulla con rinvio, Trib. Sala Consilina, 12 febbraio 2008).

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