Cass. pen. n. 1364 del 8 novembre 2011
Testo massima n. 1
Il testimone (nella specie un appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 05 maggio 2010).