Cass. pen. n. 35372 del 24 settembre 2007

Testo massima n. 1


Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti» sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Testo massima n. 2


Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta «patologica» qual è quella derivante da una loro assunzione contra legem.

Testo massima n. 3


La decadenza dalla prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un'altra parte abbia rinunciato; ne consegue che, allorchè il pubblico ministero abbia rinunciato all'esame dei propri testimoni, la difesa può procedervi solo se abbia osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio.

Normativa correlata