Art. 407 bis – Codice di procedura penale – Inizio dell’azione penale. Forme e termini
Fonti > Codice di procedura penale > Libro quinto - Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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