Cass. pen. n. 12259 del 16 marzo 2018
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in caso di delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati commessi con atti intenzionali di violenza, sia fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali.