14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5017 del 13 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Poiché il pubblico ministero deve notificare l’avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall’art. 408 c.p.p. [ e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione ]. Ciò al fine di consentire al P.M. di trasmettere gli atti al Gip, ed a quest’ultimo di sapere se la persona offesa — entro i dieci giorni stabiliti — intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione.
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