Cass. pen. n. 40484 del 29 novembre 2002
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per violazione dell'art. 408, comma 2, c.p.p. non è previsto da alcuna disposizione del codice di rito; non appare, pertanto, consentito disapplicare, in virtù dell'interpretazione estensiva, il principio di tassatività delle impugnazioni, dilatando l'impugnabilità di un provvedimento, quale quello di archiviazione, che essendo pronunciato allo stato degli atti, può essere, ove ne ricorrano le condizioni, sempre revocato.
Testo massima n. 2
In tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante - danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.), in quanto si tratta di reati che offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico - costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato.