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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1587 del 8 agosto 1996

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1587 del 8 agosto 1996

Testo massima n. 1

Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dopo l’espletamento delle indagini suppletive ordinate dal Gip, il P.M. è obbligato a darne avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p. Conseguentemente, il decreto di archiviazione emesso dal Gip, senza che la parte offesa sia stata informata della nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M., è affetto da nullità insanabile ex art. 178, lett. c ], c.p.p.

Testo massima n. 2

In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del P.M. alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all’inosservanza di un onere di interpretazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del giudice. Gli atti vanno, pertanto, restituiti al P.M.

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