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Art. 179 — Nullità assolute

Art. 179 — Nullità assolute

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a], quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [ 485 ].

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [ 525 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 48916/2018

Il decreto di citazione in appello notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel corso del giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell’imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica].

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Cass. pen. n. 30167/2017

In tema di procedimento di esecuzione, l’omesso avviso al difensore del ricorrente della data del conferimento di un incarico peritale disposto dal giudice integra una nullità assoluta per violazione degli artt. 178, lett. c], e 179 cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto delle parti al contraddittorio nell’assunzione delle prove.

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Cass. pen. n. 7697/2017

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. [Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell’imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo].

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Cass. pen. n. 9659/2015

L’omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un’ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l’iniziativa del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale. [Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell’ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l’azione penale].

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Cass. pen. n. 8585/2015

Il giudice dell’esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b] e c], cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.

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Cass. pen. n. 7747/2015

Integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p. la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia ex art. 161, quarto comma, c.p.p., qualora l’imputato non ha compiuto alcuna precedente elezione o dichiarazione di domicilio.

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Cass. pen. n. 5738/2015

La mancata comparizione all’udienza camerale dell’indagato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per difetto di notifica dell’autorizzazione all’allontanamento dall’abitazione di cui all’art. 22 disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 178, lett. c] e 179 cod. proc. pen., attenendo all’intervento dell’imputato.

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Cass. pen. n. 3868/2015

L’erronea indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire determina la nullità assoluta del procedimento, in quanto il riferimento alla sezione concorre ad individuare il luogo in cui si celebra il processo, che figura tra i requisiti del decreto di citazione indicati dall’art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., a pena di nullità e la sua erronea indicazione, comportando la celebrazione del processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a omessa citazione perché impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa. [Nella specie il decreto di citazione per il giudizio di appello stabiliva che le parti dovevano comparire innanzi alla seconda sezione della Corte d’appello mentre il processo veniva celebrato in contumacia dell’imputato e in assenza del difensore dalla prima sezione della medesima Corte].

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Cass. pen. n. 3849/2015

Integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore. [Fattispecie in cui l’udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10, 08, designando un difensore ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 2818/2015

La notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l’interessato non “rappresenta” con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d’appello. [Fattispecie in cui la Corte ha escluso “deficit” di conoscenza dell’atto da parte dell’imputato per avere il difensore d’ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d’appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l’irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l’ignoranza del suo assistito; difforme n. 8150 del 2014 non massimata].

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Cass. pen. n. 31469/2014

È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.

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Cass. pen. n. 20449/2014

L’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art. 179, comma primo, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come dispone testualmente l’art. 179, comma primo, c.p.p..

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Cass. pen. n. 47471/2013

Il principio di immutabilità del giudice riguarda le attività dibattimentali il cui svolgimento abbia incidenza sull’oggetto del giudizio, ma non anche le attività relative all’adozione di provvedimenti miranti solo all’ordinata trattazione del processo. [In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza nell’ipotesi di mutamento della composizione del collegio in udienze nelle quali si era proceduto al mero rinvio del dibattimento ad altra data].

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Cass. pen. n. 47212/2013

Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori [nella specie, a causa del suo stato di latitanza] che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti.

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Cass. pen. n. 3978/2012

L’omessa notificazione all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell’udienza medesima e di tutti gli atti successivi.

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Cass. pen. n. 22315/2011

L’erronea indicazione della data di udienza nell’atto notificato al difensore integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta e non anche quando sia possibile determinarla agevolmente dal contesto dell’atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso. [Nella specie, l’avviso al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, inviato a mezzo fax alle ore 00,45 del 6 marzo, indicava come data di udienza la “mattinata di domani”, formula che, secondo la Corte, in un contesto di normale diligenza difensiva, non dava adito a dubbi sul fatto che l’udienza si sarebbe svolta nella stessa mattinata del 6 marzo].

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Cass. pen. n. 18516/2011

Non si ha nullità della sentenza se il giudice decide sulla base di una prova, nel caso di specie peritale, da lui stesso assunta ma disposta nell’ambito dello stesso procedimento da un giudice in diversa composizione fisica.

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Cass. pen. n. 45576/2010

È causa di nullità assoluta la mancata citazione per il giudizio di rinvio degli imputati che possono giovarsi dell’effetto estensivo dell’annullamento della sentenza di condanna.

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Cass. pen. n. 23520/2009

L’omessa o la tardiva decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione qualora esse non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell’istante.

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Cass. pen. n. 44859/2008

È affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento per difetto della partecipazione, necessaria, del difensore, l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetti l’istanza di applicazione della continuazione senza previo avviso di fissazione dell’udienza camerale.

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Cass. pen. n. 42109/2008

È viziato da nullità assoluta il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso dopo l’audizione dell’interessato da parte del magistrato di sorveglianza, non preceduta dall’avviso al difensore.

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Cass. pen. n. 41069/2008

Dà causa alla nullità assoluta per omessa citazione la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado.

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Cass. pen. n. 39904/2008

Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora l’istruzione dibattimentale sia stata condotta da un magistrato, temporaneamente sostituito da un altro magistrato che abbia provveduto alla mera esclusione di alcuni documenti dal fascicolo del dibattimento e all’ammissione di alcuni testi richiesti dalle parti, senza procedere peraltro al relativo esame, trattandosi di atti a contenuto ordinatorio finalizzati solo all’ordinato svolgimento del processo, senza alcuna valenza sul giudizio.

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Cass. pen. n. 34170/2008

La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. [Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata l’irregolare notifica tentata ad una residenza diversa dal domicilio eletto posto che l’imputato aveva sottoscritto una specifica richiesta al giudice di appello di definire il processo con rinunzia a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, conferendo al contempo procura speciale al difensore di fiducia ].

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Cass. pen. n. 11350/2008

L’omissione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell’atto conclusivo della fase.

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Cass. pen. n. 10319/2008

Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della misura cautelare adottata.

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Cass. pen. n. 4419/2005

Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p., dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a], e 179, comma primo, c.p.p. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione.

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Cass. pen. n. 119/2005

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.
L’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.
La notificazione dell’atto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio reale del destinatario a mani di familiare convivente e non presso il domicilio eletto è affetta da nullità generale di tipo intermedio di cui all’articolo 178, lettera c, c.p.p., rilevabile e deducibile nei termini di cui all’articolo 182 dello stesso codice, derivando essa dalla violazione di disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, sempre che non risulti la sua inidoneità in concreto a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto in capo al destinatario la quale, sostanziandosi nell’omissione della citazione, integra viceversa un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell’articolo 179 c.p.p.
La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c] c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma primo c.p.p., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. [Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell’imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione “omessa” ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione].

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Cass. pen. n. 27/2005

Integra una nullità assoluta [art. 179 c.p.p.], come tale insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l’omesso avviso al difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Tra questi, peraltro, non rientra l’ipotesi degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal p.m. [art. 360 c.p.p.], giacchè l’art. 360 comma 1 c.p.p. prevede l’obbligo dell’avviso al difensore, ma non anche quello della sua presenza, in quanto l’assistenza al conferimento dell’incarico, la partecipazione agli accertamenti e la formulazione di osservazioni o riserve sono indicate come manifestazioni del diritto del difensore. Di conseguenza, in queste ipotesi, l’omesso avviso costituisce una nullità a regime intermedio. Ne consegue che, qualora all’udienza di conferimento dell’incarico al consulente, sia presente l’indagato, la nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del conferimento dell’incarico, in ossequio a quanto disposto dall’art. 180 commi 1 e 2 c.p.p.

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Cass. pen. n. 21560/2004

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto non sottoscritto dall’ufficiale di P.G. incaricato dal P.M. di provvedere alla citazione dell’imputato, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti allo stesso P.M. per i provvedimenti del caso.

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Cass. pen. n. 19289/2004

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Gip dispone la trasmissione, per competenza, al P.M. della domanda dell’indagato intesa ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [Nell’enunciare tale principio la Corte ha escluso, da un lato, che la situazione di stallo processuale determinatasi in conseguenza della declinatoria di competenza del giudice possa risolversi mediante la procedura di conflitto, non essendo quest’ultimo configurabile tra P.M. e giudice, e, dall’altro, che la decisione di natura meramente processuale del Gip possa essere equiparata a un provvedimento sostanzialmente reiettivo dell’istanza nel merito e, come tale, impugnabile a norma dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002].

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Cass. pen. n. 5849/2004

Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d’ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L’eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d’ufficio nominato in occasione dell’emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c] e 179 c.p.p. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. [Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l’opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all’art. 461 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 22784/2003

In tema di patrocinio dei non abbienti, l’inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell’obbligo di adottare immediatamente il provvedimento previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, quale modificato dall’art. 6 della legge 29 marzo 2001 n. 134, costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile che investe soltanto il provvedimento che decide sull’istanza in violazione dei detti termini e non gli atti compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l’istanza abbia trovato accoglimento [in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la sentenza di appello emessa all’esito dell’udienza nella quale era stata avanzata dall’imputato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio fosse affetta da nullità, ancorché il giudice di appello avesse provveduto nei tre giorni successivi].

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Cass. pen. n. 40880/2002

Il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l’omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall’inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo, ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell’estraneo di esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione. [Fattispecie nella quale il terzo era stato chiamato a partecipare al procedimento fino al momento in cui la Corte di appello aveva revocato il sequestro dell’immobile e non nelle fasi successive che avevano comportato a seguito del ricorso del P.G. la confisca del bene].

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Cass. pen. n. 1021/2002

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.

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Cass. pen. n. 209/2002

L’imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ha diritto di presenziare all’udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c] e 179 c.p.p., difettando, in caso contrario, una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio.

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Cass. pen. n. 32450/2001

Qualora sussista impedimento del difensore di fiducia dell’imputato per malattia, l’omessa notifica allo stesso difensore della data di fissazione della nuova udienza dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, a causa dell’assenza del medesimo al dibattimento, mentre la presenza del difensore di ufficio costituisce equipollente della notifica solo quando questo agisca da sostituto dell’altro e rappresenti il di lui impedimento, insistendo per il rinvio a nome e per conto del medesimo.

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Cass. pen. n. 24633/2001

Nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, una volta emesso decreto di citazione a giudizio dal Pretore, a seguito di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione [nella specie, di sentenza di patteggiamento], e introdotta, così, la fase dibattimentale, il provvedimento con il quale, successivamente, il tribunale in composizione monocratica dichiara la nullità del decreto stesso, perché non preceduto dall’avviso di interrogatorio all’imputato, è abnorme e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto determina l’indebito regresso del procedimento a una fase, quelle indagini preliminari, già irretrattabilmente superata, per la quale soltanto dispiega effetti invalidanti l’omissione del predetto avviso.

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Cass. pen. n. 3404/2000

È abnorme, perché determina un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti al P.M. per l’ulteriore corso, sul rilievo che la richiesta di decreto penale non era stata preceduta da invito a comparire per rendere l’interrogatorio ex artt. 375, comma terzo, e 416 c.p.p., in quanto l’omissione dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio riguarda esclusivamente la richiesta di rinvio a giudizio, e non altre modalità di esercizio dell’azione penale.

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Cass. pen. n. 7227/2000

È abnorme il provvedimento con cui il Gip, dato atto, al termine della discussione nell’udienza preliminare, delle conclusioni difensive di non utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie, i verbali relativi alle quali non erano stati allegati dal P.M. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, anziché emettere uno dei provvedimenti tipici previsti dalla legge [decreto che dispone il giudizio, sentenza di non luogo a procedere ovvero restituzione degli atti al P.M. per diversità del fatto], abbia rinviato per il prosieguo ad altra data, fissando un termine per il deposito in cancelleria dei verbali non prodotti tempestivamente dall’accusa.

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Cass. pen. n. 6879/2000

Il tribunale di sorveglianza al quale, allorché il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero, sospesa l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, trasmette gli atti perché provveda all’applicazione della detenzione domiciliare; provvede de plano e senza le garanzie del contraddittorio solo ove ritenga di poter applicare la misura, mentre, in caso contrario, ha l’obbligo di seguire il rito previsto dall’art. 666 c.p.p. Ne consegue che l’inosservanza del terzo comma di tale articolo, concernente l’avviso all’interessato e al difensore della data dell’udienza e la mancata partecipazione del difensore prevista come necessaria dal quarto comma di tale articolo determinano una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c] c.p.p., insanabile e rilevabile di ufficio ex art. 179 stesso codice in ogni stato e grado del procedimento.

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Cass. pen. n. 13806/1999

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma contenuta nell’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 [nella parte in cui prevedeva la notifica «per compiuta giacenza» di dieci giorni del «piego» nell’ufficio postale], la notifica a mezzo posta all’imputato contumace contenente modifica del capo di imputazione, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale, insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p., che ne prevede la rilevabilità, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

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Cass. pen. n. 5090/1999

L’inosservanza del termine di dieci giorni prima dell’udienza di sorveglianza entro il quale deve essere notificato l’avviso dell’udienza medesima all’interessato e al suo difensore determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c] e 179 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2417/1999

Nel procedimento camerale de libertate l’audizione ex articolo 127 c.p.p. da parte del magistrato di sorveglianza dell’interessato che si trovi detenuto in un luogo posto fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell’intervento diretto in udienza e dunque parte integrante della stessa, per cui è regolata dalla medesima disciplina. Ne consegue che la mancata audizione dell’imputato che ne abbia fatto richiesta comporta, al pari della mancata trasmissione, una lesione dell’inviolabile diritto di difesa e determina la nullità assoluta, a norma dell’articolo 179 c.p.p., dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale sull’istanza di riesame.

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Cass. pen. n. 5239/1998

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza espressa da soggetto detenuto permangono fino al momento in cui egli revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza; sicché allorquando dichiari di volere nuovamente essere presente in udienza, il giudice deve prenderne atto, disponendo la sua traduzione per consentirgli di essere presente in giudizio. Ne consegue che la mancata presenza dell’interessato-detenuto in giudizio dovuta alla sua omessa traduzione dopo la dichiarazione di revoca della precedente rinuncia viola il suo diritto a intervenire in giudizio e trova la sua sanzione processuale negli artt. 178, lett. c] e 179 c.p.p. che per la stessa prescrivono quella della nullità assoluta.

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Cass. pen. n. 9398/1998

In tema di udienza preliminare, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui al primo comma dell’art. 419 c.p.p. [atti introduttivi] non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all’art. 180 c.p.p. Ciò in quanto, mentre l’udienza preliminare ha funzioni di «filtro» del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio [art. 429 c.p.p.], atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell’imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall’art. 419 settimo comma c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio [art. 429 secondo comma c.p.p.], in relazione alla diversa funzione dell’atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all’art. 179 c.p.p. quando la norma parla «dell’omessa citazione dell’imputato» [con un’espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di «intervento dell’imputato» ex art. 178 lett. c, c.p.p.], essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L’«avviso» per l’udienza preliminare, invece, pur rientrando [come la notifica del decreto per il giudizio] tra gli atti che determinano un «intervento» dell’imputato, non è una «citazione», termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il «giudizio».

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Cass. pen. n. 1730/1998

Qualora il giudice dell’esecuzione abbia omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che essa comporta la omessa citazione dell’imputato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione perché deliberi nelle forme previste.

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Cass. pen. n. 8098/1998

L’inosservanza delle modalità previste dall’art. 156 c.p.p. per la notifica all’imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 stesso codice, senza che assuma rilievo l’eventuale conoscenza dell’udienza dibattimentale che l’imputato abbia avuto in altro modo ed in particolare per effetto di consegna di un ordine di traduzione, atto che non può essere ritenuto equivalente al primo atteso i diversi contenuti, requisiti, finalità ed effetti. [Fattispecie in cui il decreto di citazione era stato consegnato ad un sottoufficiale del carcere, mentre il detenuto, ricevuto l’ordine di traduzione, aveva dichiarato di non volere partecipare al giudizio in quanto non gli era stato consegnato il decreto di citazione].

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Cass. pen. n. 2418/1998

Nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. la mancata notifica al difensore di fiducia — del quale è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza — dell’avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell’udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d’ufficio, e degli atti successivi compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c] e 179 c.p.p.

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Cass. pen. n. 17/1998

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. [Principio enunciato con riferimento all’ipotesi – nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità di un atto abnorme – della declaratoria di parziale nullità, da parte del giudice del dibattimento, del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e della contestuale trasmissione di autonomo fascicolo processuale, da formare con gli atti rilevanti a tal fine, al Gip per quanto di competenza].

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Cass. pen. n. 8794/1996

L’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f], 178 comma primo lett. c] e 179 comma primo c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.

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Cass. pen. n. 1587/1996

Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dopo l’espletamento delle indagini suppletive ordinate dal Gip, il P.M. è obbligato a darne avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p. Conseguentemente, il decreto di archiviazione emesso dal Gip, senza che la parte offesa sia stata informata della nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M., è affetto da nullità insanabile ex art. 178, lett. c], c.p.p.

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Cass. pen. n. 6/1996

L’inosservanza del termine per la notifica dell’avviso dell’udienza di riesame, di cui all’ottavo comma dell’art. 309 c.p.p., integra una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, primo comma, lett. c], c.p.p., che si propaga, ai sensi dell’art. 185 dello stesso codice, all’ordinanza emessa dal tribunale, all’annullamento della quale, tuttavia, non essendo la presente nullità equiparabile in alcun modo all’inesistenza del provvedimento, non consegue la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, decimo comma, c.p.p.

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Cass. pen. n. 6501/1996

Qualora l’imputato non compaia in udienza e questa senza che sia stata dichiarata la di lui contumacia, venga rinviata ad altra data, è necessario che il prevenuto venga messo a conoscenza della nuova udienza con la notificazione del decreto di citazione. In mancanza di ciò, ove egli non si presenti all’udienza di rinvio, vi è difetto di vocatio in iudicium cui consegue, ai sensi dell’art. 178 lett. c] c.p.p., la nullità assoluta di tutti gli atti del dibattimento, ivi compresa la sentenza.

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Cass. pen. n. 1900/1996

L’omissione dell’avviso al difensore di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179, comma 1, ultima parte, c.p.p., poiché, nel procedimento disciplinato dall’art. 666 c.p.p., è prevista la partecipazione necessaria del difensore, oltre che del P.M. [Fattispecie nella quale l’avviso al difensore risultava notificato in data successiva a quella della celebrazione dell’udienza].

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Cass. pen. n. 40/1996

La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all’udienza di riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell’art. 179 c.p.p., dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale sull’istanza di riesame.

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Cass. pen. n. 3058/1996

Il nuovo codice di procedura penale, al fine di assicurare l’effettiva e continua assistenza tecnica, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio e quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l’immutabilità del difensore sino alla eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria. Il difensore d’ufficio, dunque, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non per situazioni specificatamente previste dal legislatore, quali quelle stabilite nell’art. 97 c.p.p. [mancato reperimento, mancata comparizione e abbandono della difesa]. Pertanto, la mancata citazione del difensore d’ufficio, al di fuori delle ipotesi suddette, determina la nullità assoluta del rapporto processuale e del conseguente provvedimento, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. [Fattispecie relativa al mancato avviso al difensore d’ufficio della udienza di convalida dell’arresto].

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Cass. pen. n. 11864/1995

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello senza il rispetto del termine di comparizione di venti giorni previsto dall’art. 601, comma 3, c.p.p., determina una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. [Fattispecie nella quale l’inosservanza del termine riguardava i difensori di entrambi gli imputati, uno dei quali soltanto ricorrente sul punto; la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito, disponendo nuovo giudizio nei riguardi di entrambi i ricorrenti].

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Cass. pen. n. 4657/1995

La decisione del giudice sull’opposizione proposta contro il decreto del pubblico ministero che abbia provveduto, nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate, deve essere assunta con la procedura di cui all’art. 127 c.p.p. Ne consegue che essa è viziata di nullità assoluta, se assunta de plano , in quanto attiene all’intervento dell’indagato, cui si estendono i diritti e le garanzie previsti per l’imputato.

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Cass. pen. n. 10095/1995

Qualora il decreto di citazione a giudizio di un imputato, che non risulti coniugato, venga notificato mediante consegna alla moglie convivente, come attestato dall’ufficiale giudiziario nella relata, e qualora questa non contenga l’indicazione delle generalità della persona che ha ricevuto la copia, vi è in concreto un’assoluta impossibilità di identificare il consegnatario la quale si risolve nella nullità prevista dall’art. 171, lett. d], c.p.p., da cui deriva l’omessa citazione dell’imputato e la conseguente nullità stabilita dall’art. 179, comma 1, c.p.p.

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Cass. pen. n. 5203/1995

Nel procedimento di esecuzione, qualora il giudice, dopo l’udienza di trattazione, abbia acquisito documenti non compresi tra gli atti del procedimento, non può addivenire alla pronuncia se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, affinché le parti prendano in esame la nuova documentazione e possano rassegnare eventualmente diverse ed ulteriori conclusioni; nel caso in cui la pronuncia venga emessa sulla scorta dei suddetti documenti e senza avere provveduto ai citati adempimenti, la stessa risulta affetta da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa.

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Cass. pen. n. 5305/1994

Anche nel procedimento di sorveglianza, giusto il rinvio operato dall’art. 678 comma primo c.p.p. al disposto dell’art. 666 comma terzo stesso codice, l’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio deve essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. All’inosservanza di tale disposizione consegue la nullità, assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, dell’udienza nondimeno tenuta e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva del procedimento.

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