14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40880 del 4 dicembre 2002
Testo massima n. 1
Il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l’omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall’inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo, ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell’estraneo di esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione. [ Fattispecie nella quale il terzo era stato chiamato a partecipare al procedimento fino al momento in cui la Corte di appello aveva revocato il sequestro dell’immobile e non nelle fasi successive che avevano comportato a seguito del ricorso del P.G. la confisca del bene ].
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