Cass. pen. n. 5738 del 9 febbraio 2015

Testo massima n. 1


La mancata comparizione all'udienza camerale dell'indagato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per difetto di notifica dell'autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione di cui all'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., attenendo all'intervento dell'imputato.

Testo massima n. 2


La previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui, quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autorità sia obbligata a dare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, comma primo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva alla sola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.