Cass. pen. n. 10662 del 7 marzo 2003

Testo massima n. 1


L'oggetto della tutela penalistica, del delitto di millantato credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione che pertanto è l'unica parte offesa, mentre colui che ha versato le somme di denaro al millantatore è semplice soggetto danneggiato dal reato, con la conseguenza che quest'ultimo non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, così come non ha diritto di opporvisi.

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