14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 661 del 14 gennaio 2004
Testo massima n. 1
L’opposizione all’archiviazione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio. Ne consegue che, trovando applicazione l’art. 101 c.p.p. [ secondo cui la persona offesa dal reato per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste all’art. 96, secondo comma ], deve ritenersi che l’uso del termine “può” rende manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talchè diritti e facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l’assistenza e senza la rappresentanza di un difensore.
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