14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1508 del 19 gennaio 2011
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 stesso codice.
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