14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12303 del 28 marzo 2002
Testo massima n. 1
La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole, pur se l’incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. [ In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente al reato di disturbo e molestia alle persone, ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l’avviso di cui all’art. 408 cpv. c.p.p., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull’ordine pubblico, costituisce anche un’offesa alla quiete privata ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]