14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4300 del 21 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Nessuna norma prevede l’impugnabilità del provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato [ mod. 45 ], senza inviare avviso alla persona che aveva fatto richiesta, nel presentare l’esposto al pubblico ministero, di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p., infatti, riguarda solo gli atti per i quali il pubblico ministero abbia disposto la iscrizione nel registro delle notizie di reato [ mod. 21 ]. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, restando salva la facoltà dell’interessato di fornire al pubblico ministero eventuali elementi che consentano l’inizio delle indagini preliminari.
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