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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 415 del 16 marzo 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 415 del 16 marzo 1999

Testo massima n. 1

Il P.M., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il P.M. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell’art. 408 c.p.p.

Testo massima n. 2

L’ambito dei soggetti legittimati a proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo è più ristretto rispetto a quello dei soggetti che hanno il diritto di proporre istanza di sequestro conservativo [ nell aprima ipotesi l’art. 22 c.p.p. fa riferimento ai soggetti «che avrebbero diritto alla restituzione», mentre nella seconda l’art. 318 c.p.p. attribuisce il diritto a «chiunque vi abbia interesse» ]. Ne consegue che il promissario acquirente in virtù di contratto preliminare, essendo titolare di un mero diritto di credito, non rientra tra i soggetti che possono proporre l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo.

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