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Art. 410 — Opposizione alla richiesta di archiviazione

Art. 410 — Opposizione alla richiesta di archiviazione

1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 6587/2017

Ai fini della ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso “de plano” sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata [come attraverso la mera locuzione “investigazioni irrilevanti”], con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.

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Cass. pen. n. 46277/2016

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice può disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle “ragioni del dissenso” della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.

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Cass. pen. n. 8996/2015

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.

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Cass. pen. n. 8995/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell’apposito albo.

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Cass. pen. n. 38801/2014

In tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c], cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull’atto di opposizione all’archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale].

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Cass. pen. n. 17970/2014

In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa, quest’ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell’opponente, essendo consentita l’impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.

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Cass. pen. n. 8160/2014

Il reato di falso giuramento è delitto contro l’amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non è legittimata a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitorio del giudice per le indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 7043/2014

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa, dichiari preliminarmente inammissibile l’opposizione medesima. [In motivazione, la Corte ha osservato che nella fissazione dell’udienza camerale è implicita l’ammissibilità dell’opposizione, sicché da quel momento deve essere garantito alle parti di interloquire sulla richiesta di archiviazione nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 8129/2012

In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale.

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Cass. pen. n. 769/2011

Nei reati di cui all’art. 16 del D.L.vo n. 59 del 2005 [oggi art. 29 quattordecies del D.L.vo n. 152 del 2006] attinenti alla violazione della disciplina di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, il bene giuridico tutelato è rappresentato dall’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente, sì che persona offesa dei medesimi è lo Stato che tutela tale interesse ovvero la P.A. che direttamente esercita le attività di controllo e di prevenzione per impedire possibili forme di aggressione al medesimo. [Fattispecie in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione].

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Cass. pen. n. 21929/2010

In sede di decisione sull’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è consentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell’opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di reato e l’irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

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Cass. pen. n. 48440/2008

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

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Cass. pen. n. 43755/2008

La omessa valutazione, da parte del decreto di archiviazione del giudice di pace, dell’atto di opposizione della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, dà luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 40601/2008

In tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c ], c.p.p., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 38534/2008

In tema di archiviazione, il provvedimento assunto de plano dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l’opposizione della persona offesa, è illegittimo qualora il giudice, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione, valuti il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell’accusa. [Nella specie, il G.i.p., invece di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti aveva, con ordinanza emessa de plano ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato ].

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Cass. pen. n. 46982/2007

I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

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Cass. pen. n. 37960/2007

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nell’espressione « investigazione suppletiva» di cui all’art. 410 c.p.p. rientrano non solo le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscano un’integrazione di un atto investigativo già compiuto [nella specie, il completamento di una consulenza grafica già espletata].

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Cass. pen. n. 35783/2007

È abnorme l’ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. in carenza della richiesta presentata, con riferimento ai fatti presi in considerazione, dall’organo titolare del potere d’accusa. [Fattispecie relativa ad un’archiviazione disposta all’esito dell’opposizione ex art. 410 c.p.p., in ordine ad una fattispecie criminosa diversa da quella che aveva costituito oggetto della richiesta del P.M. e per la quale quest’ultimo non aveva ancora espletato alcuna attività d’indagine].

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Cass. pen. n. 14117/2007

L’opposizione alla richiesta di archiviazione può essere presentata, fino a quando non sia stata pronunciata l’archiviazione, anche dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 13200/2007

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 410 del c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò è impugnabile con il ricorso per cassazione. Ne consegue che non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi di prova indicati nell’atto di opposizione, neppure ove attengano a una valutazione prognostica dell’esito della «investigazione suppletiva» e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 10504/2006

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la specifica richiesta di indagini suppletive e l’indicazione dei relativi mezzi di prova sono elementi sufficienti di ammissibilità dell’atto, e quindi impongono al giudice di procedere in contraddittorio camerale alla delibazione del requisito della fondatezza della notizia di reato.

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Cass. pen. n. 22392/2005

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell’art. 410, comma 1, c.p.p., prevede due condizioni di ammissibilità dell’opposizione, l’indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Quindi, l’opposizione deve indicare un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica, tale da porsi rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini dell’organo di pubblica accusa in rapporto di strumentalità dialettica secondo i parametri della pertinenza e della rilevanza, e deve contenere una prospettazione di mezzi della indagine concreti e specifici. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 23624/2004

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 2430/2004

All’udienza camerale fissata, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 410, comma 3, c.p.p., hanno titolo a partecipare solo le persone offese che, ancorché non destinatarie dell’avviso previsto dall’art. 408, comma 3, c.p.p., abbiano comunque presentato dichiarazione di opposizione. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi della persona offesa, opponente e successivamente deceduta, i quali, non in detta loro qualità ma assumendo di essere anch’essi persone offese, avevano lamentato di non essere stati avvisati dell’udienza camerale].

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Cass. pen. n. 1367/2004

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell’atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull’esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull’attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 38945/2003

L’opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può essere proposta dal difensore della persona offesa, in quanto, mediante le semplici forme indicate al primo comma dell’art. 101 c.p.p. [cioè la dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata], egli è nominato per l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla stessa persona offesa [In motivazione la Corte ha rilevato che il conferimento della procura speciale, nelle forme previste dal primo comma dell’art. 100 c.p.p., è richiesto solo quando il difensore della persona offesa — cui la legge non riconosce il potere di rappresentanza processuale conferito a chi difenda l’imputato o le altre parti private — intenda esercitare in proprio il diritto di proporre ricorso per cassazione].

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Cass. pen. n. 26750/2003

In costanza di rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., è obbligo del giudice decidente effettuare una corretta ed esaustiva valutazione d’insieme dei dati emergenti dagli atti ed a sua disposizione, ivi compresi quelli anche documentali, su cui si articola l’opposizione della persona offesa da reato. Ne consegue che anche una produzione documentale che si connoti da caratteri di non irragionevole irrilevanza e pertinenza con l’oggetto della verifica di fondatezza della notitia criminis, allegata all’opposizione di cui all’art. 410 c.p.p., deve formare specifico oggetto di esame da parte del decidente, con la conseguente risposta motivazionale in merito.

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Cass. pen. n. 19039/2003

Nell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell’art. 410 c.p.p., l’omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l’inammissibilità. Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall’art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice e nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell’art. 409, comma 2 c.p.p., l’udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall’art. 410 c.p.p. Resta fermo, tuttavia, l’uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l’infondatezza della notizia di reato.

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Cass. pen. n. 10682/2003

Perché sia pronunciato il decreto di archiviazione de plano, ossia quello reso senza la fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409, c.p.p., comma 2, nonostante vi sia stata opposizione della persona offesa alla richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari deve verificare sia l’infondatezza della notizia di reato, sia il difetto di ammissibilità dell’opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l’ammissibilità dell’opposizione, con riferimento all’obbligo dell’opponente di indicare l’oggetto dell’investigazione suppletiva [e dei relativi elementi di prova] e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità.

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Cass. pen. n. 1801/2003

In tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del Gip dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e la mancata motivazione in ordine all’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio [art. 178 lett. c, c.p.p.] deducibile in Cassazione.

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Cass. pen. n. 35126/2002

Il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell’art. 101, comma 1, c.p.p., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p., per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti.
L’opposizione alla richiesta di archiviazione prevista dall’art. 410 c.p.p. può essere validamente proposta anche dal difensore che sia stato ritualmente nominato dalla persona offesa.

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Cass. pen. n. 682/2002

In tema di opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 410 c.p.p. in base alla sola pertinenza dell’investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell’opposizione attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell’opposizione medesima.

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Cass. pen. n. 36412/2001

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata in modo unitario dal combinato disposto degli articoli 410, comma 3, e 409, commi 2-5 del codice di rito, la disciplina applicabile – qualora la richiesta di archiviazione sia proposta nel vigore della normativa previgente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, [art. 156 disp. att. c.p.p., abrogato ad opera dell’art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479] ed il decreto di archiviazione sia emesso nella vigenza della novella legislativa – in assenza di una disciplina transitoria, è la nuova normativa in quanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici sicché non v’è ragione per escludere che gli atti del giudice, che si caratterizzano per la loro assoluta autonomia, debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati.

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Cass. pen. n. 1587/2000

L’istanza con la quale la persona offesa dal reato chieda di avere notizia della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero è tardiva se proposta successivamente a questa ed è, pertanto, inidonea a determinare l’operatività degli adempimenti informativi di cui al secondo comma dell’art. 408 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1416/2000

È inammissibile il ricorso per cassazione – avverso il decreto di archiviazione – proposto dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata ex art. 408 c.p.p., e che non abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Né, in tal caso, può dedursi, sotto il profilo della carenza di motivazione e di violazione della legge sostanziale, l’abnormità dell’atto, la quale – presupponendo la violazione dei limiti assegnati dalla legge al provvedimento censurato eliminabile solo attraverso il ricorso per cassazione – sarebbe ravvisabile solo nel caso di assoluta assenza dell’apparato argomentativo.

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Cass. pen. n. 2052/2000

L’opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile, non solo nel caso di omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive che si richiede siano svolte dal P.M., ma anche quando detta indicazione riguardi accertamenti irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla “notitia criminis” o sull’attività già svolta dal P.M.

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Cass. pen. n. 1944/2000

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il provvedimento di inammissibilità [normalmente contenuto nel medesimo atto di archiviazione, ma adottabile anche in calce all’opposizione stessa] non è impugnabile autonomamente dalla persona offesa, ma poiché è strumentale al decreto ex art. 410 c.p.p., può costituire oggetto di censura nell’impugnazione del decreto di archiviazione.

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Cass. pen. n. 576/2000

Nel procedimento camerale conseguente alla opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, la presenza della medesima non è necessaria, sicché, in caso di suo impedimento a comparire non è imposto il rinvio della udienza.

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Cass. pen. n. 3470/1999

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta de plano, al di fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’art. 410 c.p.p. [inammissibilità dell’opposizione ed infondatezza della notizia del reato].

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Cass. pen. n. 871/1999

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione da parte della Cassazione pone il Gip nella condizione iniziale di cui all’art. 410 c.p.p., comportante come prima alternativa la procedura de plano con compiuta e adeguata motivazione del decreto di inammissibilità in caso di ritenuta inutilità delle indagini da farsi, siccome non integranti gli estremi di investigazioni suppletive e di nuovo elemento di prova.

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Cass. pen. n. 477/1999

L’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dall’art. 410 c.p.p., in termini di inidoneità dell’atto nel suo sviluppo procedimentale a rappresentare l’interesse della persona offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e, quindi, nella obbligatoria instaurazione del contraddittorio.

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