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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10682 del 7 marzo 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10682 del 7 marzo 2003

Testo massima n. 1

Perché sia pronunciato il decreto di archiviazione de plano, ossia quello reso senza la fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409, c.p.p., comma 2, nonostante vi sia stata opposizione della persona offesa alla richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari deve verificare sia l’infondatezza della notizia di reato, sia il difetto di ammissibilità dell’opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l’ammissibilità dell’opposizione, con riferimento all’obbligo dell’opponente di indicare l’oggetto dell’investigazione suppletiva [ e dei relativi elementi di prova ] e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità.

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