Cass. pen. n. 22392 del 13 giugno 2005
Testo massima n. 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell'art. 410, comma 1, c.p.p., prevede due condizioni di ammissibilità dell'opposizione, l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Quindi, l'opposizione deve indicare un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica, tale da porsi rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini dell'organo di pubblica accusa in rapporto di strumentalità dialettica secondo i parametri della pertinenza e della rilevanza, e deve contenere una prospettazione di mezzi della indagine concreti e specifici. (Mass. redaz.).