Cass. pen. n. 1416 del 6 luglio 2000

Testo massima n. 1


È inammissibile il ricorso per cassazione - avverso il decreto di archiviazione - proposto dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata ex art. 408 c.p.p., e che non abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Né, in tal caso, può dedursi, sotto il profilo della carenza di motivazione e di violazione della legge sostanziale, l'abnormità dell'atto, la quale - presupponendo la violazione dei limiti assegnati dalla legge al provvedimento censurato eliminabile solo attraverso il ricorso per cassazione - sarebbe ravvisabile solo nel caso di assoluta assenza dell'apparato argomentativo.

Testo massima n. 2


Quando sia proposto ricorso diretto per cassazione avverso ordinanze che dispongono misure coercitive, le doglianze attinenti al difetto dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, rilevano soltanto se si traducano in un motivo di annullamento per violazione dell'obbligo della motivazione secondo le previsioni dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., esulando dalle funzioni della corte di legittimità la valutazione della sussistenza, in concreto, degli indizi e delle esigenze cautelari. Pertanto quando l'ordinanza contenga la precisa e circostanziata enunciazione dei fatti addebitati con la specificazione di elementi di estremo dettaglio, in riferimento a tempo, luoghi e modalità, in tema di fatti delittuosi connessi, nella specie, all'esercizio della prostituzione, oltre che l'espresso richiamo della richiesta del P.M., l'obbligo della motivazione è sicuramente assolto, essendo gli indagati in condizione di potere esplicare pienamente ogni possibilità di difesa.