Cass. pen. n. 1777 del 16 giugno 1995
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il giudice — ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato ed infondata la notitia criminis — accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., è legittimamente adottato de plano e non è soggetto ad impugnazione, neppure nel caso in cui si intenda contestare la detta ritenuta inammissibilità; e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a dedurre un nuovo difetto di motivazione, laddove, in tema di archiviazione, il ricorso è consentito soltanto ove sussistano le nullità previste dall'art. 127, quinto comma, c.p.p.
Testo massima n. 2
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 410 c.p.p., non soltanto qualora non contenga le indicazioni previste dal primo comma dello stesso articolo ma anche quando (sulla base di un principio generale deducibile dalla logica del sistema) tali indicazioni si risolvano nella proposizione di temi e mezzi di prova superflui, non pertinenti o irrilevanti ai fini dell'indagine sulla fondatezza della notitia criminis.
Testo massima n. 3
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può accogliere tale richiesta con provvedimento de plano in presenza di due presupposti di cui deve dare atto nella motivazione: l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notitia criminis. In difetto di tali condizioni il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio che ne deriva, danno luogo ad una situazione in cui il provvedimento è da ritenere impugnabile per cassazione a norma degli artt. 127, 409, sesto comma e 410 c.p.p.