14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1777 del 16 giugno 1995
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il giudice — ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato ed infondata la notitia criminis — accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., è legittimamente adottato de plano e non è soggetto ad impugnazione, neppure nel caso in cui si intenda contestare la detta ritenuta inammissibilità; e ciò in quanto con l’impugnazione si tende a dedurre un nuovo difetto di motivazione, laddove, in tema di archiviazione, il ricorso è consentito soltanto ove sussistano le nullità previste dall’art. 127, quinto comma, c.p.p.
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Testo massima n. 2
L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 410 c.p.p., non soltanto qualora non contenga le indicazioni previste dal primo comma dello stesso articolo ma anche quando [ sulla base di un principio generale deducibile dalla logica del sistema ] tali indicazioni si risolvano nella proposizione di temi e mezzi di prova superflui, non pertinenti o irrilevanti ai fini dell’indagine sulla fondatezza della notitia criminis
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