14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7356 del 14 febbraio 2003
Testo massima n. 1
In tema di rigetto della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il Gip è tenuto ad assicurare l’integralità del contraddittorio, dando avviso al pubblico ministero e all’indagato dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p., e non può restituire de plano gli atti al pubblico ministero con l’ordine di iscrivere il nome della persona indagata nel registro delle notizie di reato, neppure quando dall’esercizio di tale potere da parte del pubblico ministero dipenda la possibilità per il Gip di inviare gli avvisi di rito ai potenziali interessati.
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