Cass. pen. n. 28608 del 13 luglio 2001

Testo massima n. 1


L'opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. Ne consegue che, poiché l'elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso (la cui obiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità materiale e nella veridicità ideologica di determinati documenti), il privato, anche se — in concreto — risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell'indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione.

Normativa correlata