14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28608 del 13 luglio 2001
Testo massima n. 1
L’opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. Ne consegue che, poiché l’elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso [ la cui obiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità materiale e nella veridicità ideologica di determinati documenti ], il privato, anche se — in concreto — risulti ingiustamente danneggiato dalla condotta dell’indagato, non è legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione.
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