14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 53433 del 22 dicembre 2014
Testo massima n. 1
Nell’archiviare “de plano” nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilità dell’opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l’archiviazione “de plano” determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione.
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