Art. 2848 – Codice civile – Nuova iscrizione dell’ipoteca
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV - Delle ipoteche > Sezione V - Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione [2852].
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo [2644].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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