10 Gen Art. 2852 — Grado dell’ipoteca
L’ipoteca prende grado [ 2853 ] dal momento della sua iscrizione [ 2848 ], anche se è iscritta per un credito condizionale [ 1357 ] . La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1671/2016
Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell’ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l’annotazione, avendo quest’ultima solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca.
Cass. civ. n. 3613/2004
In tema di credito fondiario e con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 3 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (applicabile ratione temporis), deve ritenersi, in base ai principi generali ricavabili dall’art. 2852 c.c. (non derogati dalla disciplina suddetta) in tema di ipoteca per crediti condizionali, che l’ipoteca indicata nel primo comma del citato art. 3 destinata a garantire un credito futuro, che nascerà a condizione dell’effettiva erogazione della somma mutuata, ha effetti e prende grado al momento dell’iniziale iscrizione e non già al momento della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all’erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve ad una funzione meramente accessoria e servente rispetto all’iscrizione originaria.
Cass. civ. n. 3997/2000
Il titolo costitutivo dell’ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, cosi da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un’ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, e ammettersi, a norma dell’art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tal caso il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare «il rapporto già esistente» dal quale il credito può nascere.
Cass. civ. n. 2786/1994
La garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (art. 2852 c.c.), non può essere validamente concessa, in sede di apertura di credito «di firma», con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell’ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente.
Cass. civ. n. 686/1975
Dalla disposizione dell’art. 2852 c.c., che, ammettendo la costituzione di ipoteca anche per crediti soltanto eventuali, richiede tuttavia che si tratti di crediti che possono nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, si può dedurre non solo l’esclusione della possibilità di un’ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ma anche la necessità che del «rapporto esistente», da cui può nascere il credito che legittima la iscrizione, debbano essere indicati nel titolo gli estremi sufficienti a individuarlo. L’apprezzamento circa la sufficienza e l’adeguatezza di tali estremi, come in concreto indicati in ciascuna fattispecie, rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito.
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