Art. 2851 – Codice civile – Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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